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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e lo svolgimento di attivita' d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti o imprese con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa, nel perseguimento del fine mutualistico definito all'articolo 3 del presente statuto e conformemente alla legge 381/91, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso: a) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b). La cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b), con particolare attenzione, ma in via non esclusiva, ai disabili fisici, psichici e sensoriali, alle persone con problematiche psichiatriche, ai minori e alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione. I lavoratori persone svantaggiate di cui alla lettera b), compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91. In particolare, la cooperativa potra' svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti attivita': - l'esecuzione in appalto ed in concessione da enti pubblici e privati, da enti statali e locali, da persone giuridiche fisiche dei sottoindicati servizi; - l'assunzione di lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari, traslochi, imballaggi di mobili, di merci e di qualsiasi altro lavori di facchinaggio compreso il montaggio e lo smontaggio di mobili per fiere, congressi, mostre e convegni, lavori di pulizie per appalti sia pubblici che privati; - lavori edili in genere ed in particolare: - la lavorazione e la commercializzazione di articoli in ferro ed in alluminio in genere ed in particolare porte blindate, cancelli e grate di protezione, infissi in alluminio, carpenteria pesante, trasformazione, lavorazione, assemblaggio di metalli di ogni tipo e specie per la produzione di beni da utilizzarsi da parte di imprese e privati con particolare riguardo alla carpenteria metallica; - costruzione, ricostruzione, restauri di stabili di stabili di qualunque genere e destinazione, lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri, costruzioni e manutenzioni di edifici civili e industriali completi di impianti e di opere connesse e accessorie; - installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, citofoni, videocitofoni o televisivi di qualsiasi specie; - installazione, trasformazione, manutenzione di impianti idraulici, termoidraulici e termici, da riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari. Potra' inoltre, in via secondaria e non prevalente, compiere le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, di garanzia e presso le banche, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purche' non vietate dalle vigenti leggi. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro in forma esemplificativa: - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi; - concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. - promuovere e partecipare ad attivita' sociali culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori; - partecipare a pubblici appalti. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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