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Articolo 3 (tre). Scopo mutualistico ed oggetto sociale. Scopo mutualistico. La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone, quindi, di svolgere la propria attivit caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attivit lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivit lavorativa a favore della cooperativa, continuit di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivit lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Mutualit prevalente. La cooperativa si propone di svolgere la propria attivit caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 (duemilacinquecentododici) e 2513 (duemilacinquecentotredici) del codice civile. Pi precisamente, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attivit , delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro. Non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unit lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, n il costo del lavoro delle unit lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualit di socio della cooperativa. La cooperativa, con riferimento ed in conformit al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'attivit di lavorazione e manutenzione di macchine utensili, nuove ed usate, per l'affilatura; di lavorazione di oggetti in ferro, legno, plastica, stoffa ed altri materiali, attivit da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorit competenti nonch previa eventuale iscrizione in appositi albi; per la realizzazione di quanto sopra la societ potr acquistare e prendere in affitto o in gestione beni mobili ed immobili senza alcuna esclusione. La societ retta coi principi della mutualit , con l'esclusione di ogni finalit speculativa nei limiti fissati dalle vigenti leggi e dallo statuto. La societ dovr uniformare la propria organizzazione interna alle leggi speciali che specificano pi approfonditamente il concetto di mutualit . La cooperativa retta e disciplinata dai principi della mutualit prevalente e pertanto, ex articolo 2514 (duemilacinquecentoquattordici) del codice civile, a) fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della societ , l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2512 (duemilacinquecentododici) del codice civile, nella nota integrativa al bilancio evidenziando i parametri previsti dall'articolo 2513 (duemilacinquecentotredici) del codice civile. Per la realizzazione delle finalit che ne costituiscono l'oggetto sociale la cooperativa potr compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi, svolgere qualunque altra attivit connessa ed affine a quelle sopra elencate ed esemplificativamente: a) assumere, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, interessenze e partecipazioni in imprese, enti, societ o consorzi che svolgono attivit affini, analoghe, complementari e comunque accessorie all'attivit sociale; b) integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunit , la propria attivit con quella di altri enti cooperativi, di federazioni locali e/o nazionali, aderendo e partecipando ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) concedere ed ottenere avalli cambiari, fideiussioni, ipoteche ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma nell'interesse della societ o per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonch a favore di altre cooperative; d) ricevere prestiti dai soci, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, e) emettere strumenti finanziari, fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni in materia; f) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei; g) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e gli altri lavoratori con sovvenzioni, finanziamenti, fideiussioni e concessioni di mutui; h) costituire, al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale e predisporre piani di programmazione pluriennale finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; i) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della societ che dei soci; l) effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. M) stipulare contratti di mutuo e finanziamento, anche agevolati, con o senza garanzie, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la cooperativa sar obbligata, nei confronti dei soci, al principio di parit di trattamento demandandosi all'organo amministrativo, con regolamento che sar approvato dall'assemblea dei soci, la facolt di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. La societ potr svolgere in misura non prevalente la propria attivit anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze della societ .
Parole chiaveL'azienda Affilotecnica Sud Società Cooperativa appartiene al macrosettore Altro elettromeccanica e si occupa di Elettromeccanica. L'attività economica con codice ATECO 33.12.9 è: Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili).
Affilotecnica Sud Società Cooperativa figura anche con le denominazioni: "AFFILOTECNICA SUD", "SOCIETA AFFILOTECNICA SUD", "COOPERATIVA AFFILOTECNICA SUD", "SOCIETA COOPERATIVA AFFILOTECNICA SUD" e "SOCIETA' COOPERATIVA AFFILOTECNICA SUD".
Affilotecnica Sud Società Cooperativa è classificata come "microimpresa" secondo i parametri UE (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.