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La cooperativa, promossa dall'associazione genitori de "la nostra famiglia", ne condivide gli scopi e le finalita'. La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della stessa legge e attraverso lo svolgimento di attivita' d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lett. B) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', puo' cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita' e in special modo dei volontari e degli enti con finalita' di solidarieta' sociale. La cooperativa si propone di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa, definita a scopo plurimo, e' caratterizzata dalla possibilita' di poter operare in entrambe le tipologie di attivita' di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) e b) della legge 381/91. Pertanto per cio' che concerne la lettera a): la cooperativa intende perseguire le proprie finalita' anche mediante la gestione di servizi socio-sanitari, sociali ed educativi quali: - una costante opera di formazione ed educazione dei portatori di handicap o comunque svantaggiati, senza discriminazioni e limiti di eta', tendente ad ottenere il recupero psicofisico e riabilitativo dei medesimi e la loro costante promozione socio culturale, nonche' la ricerca per ognuno di essi del miglior inserimento possibile nel mondo del lavoro; - la ricerca delle migliori condizioni di vita sociale e familiare, anche attraverso l'accoglienza in strutture che, nel rispetto totale della persona e dei suoi bisogni affettivi-relazionali, siano in grado di offrire ospitalita' temporanea o a tempo indeterminato a persone portatrici di handicap o comunque svantaggiate, senza alcuna discriminazione e limiti di eta', soprattutto quando esse si trovino in momentanea o definitiva impossibilita' di vivere nel proprio nucleo familiare; - il recupero sociale e lavorativo, nonche' l'inserimento familiare dei portatori di handicap; - la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della comunita' ai problemi culturali e sociali dei portatori di handicap; - l'attivita' di recupero delle capacita' personali ed il loro funzionale mantenimento, valorizzazione sociale delle potenzialita' di giovani e di disabili in particolare, anche mediante lo svolgimento di attivita' occupazionali e lavorative in centri di lavoro guidato o strutture terapeutiche occupazionali; - gestione di comunita' alloggio e di strutture e centri di accoglienza e diurni , anche con la possibilita' di somministrazione di cibi, bevande, farmaci; - attivita' che favoriscano il recupero sociale, culturale, professionale di persone colpite da handicap, anche attraverso l'organizzazione di specifiche attivita' e corsi di formazione professionale; - ogni altra attivita' di promozione e realizzazione di iniziative sociali, culturali e turistiche rivolte alle stesse persone di cui sopra, ai loro familiari, ai soci e ad operatori sociali. Mentre per cio' che concerne la lettera b): la cooperativa intende perseguire le proprie finalita', all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio anche ai sensi della legge 8 novembre1991 n. 381, offrendo loro una maggiore autonomia ed un migliore recupero fisico, psichico e sociale mediante la gestione di attivita' produttive industriali o di servizi quali: - servizi di qualsiasi tipo resi in comunita' alloggio e in strutture e centri di accoglienza, anche con la possibilita' di somministrazione di cibi, bevande, farmaci. - le esecuzioni per conto di terzi di lavori di assemblaggio, assiemaggio e montaggio di elementi semilavorativi; - le pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e di alloggi collettivi; - i lavori di giardinaggio, facchinaggio, anche con mezzi meccanici, ed in genere le attivita' indicate nel d. P. R. 30 aprile 1970 n. 602, ivi comprese quelle preliminari e complementari; - i servizi promozionali e pubblicitari in genere; - la distribuzione, preparazione e produzione di pasti e bevande in locali propri e di terzi quali mense, bar, ristoranti, ospedali, scuole, convitti, case di riposo e civili ovvero a domicilio; - i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di aree verdi, piazze, parchi e giardini; - il riordino dei libri, la catalogazione, etc. ; - attivita' di ricerca quali la raccolta dei dati, l'elaborazione degli stessi anche attraverso mezzi informatici, la produzione e la pubblicazione e la presentazione di relazioni di ricerca; - la trasformazione e la vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti non alimentari; - la gestione e l'organizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi culturali a carattere permanente e non, la fornitura dei relativi servizi e beni di vario genere, ivi compresa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La cooperativa potra' inoltre gestire attivita' di informazione, formazione, riabilitazione, socializzazione, finalizzate all'integrazione sociale e lavorativa di persone in situazione di disagio. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera a); b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b). Le tipologie di svantaggio dettagliate nel proseguo del presente articolo, le aree di intervento interessate e la struttura organizzativa della cooperativa favoriscono interventi funzionalmente collegati tali da consentire l'esercizio coordinato delle attivita' comprese nelle categorie a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91. L'organizzazione amministrativa della cooperativa, inoltre, consente la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. I servizi e le prestazioni di cui alla lettera a) vengono offerti prevalentemente, ma in via non esclusiva, alle persone in stato di bisogno nelle aree della disabilita' fisica, psichica e sensoriale. In particolare, la cooperativa potra' svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, attivita' di gestione di: . Centri diurni, strutture semi-residenziali e residenziali, finalizzate all'assistenza e riabilitazione; . Servizi di riabilitazione e socializzazione; . Servizi di assistenza sociale; . Servizi educativi e/o di animazione; . Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 2 del d. Lgs. 112/2017; . Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 2 del d. Lgs. 112/2017; . Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4, di cui alla lettera p) comma 1 dell'articolo 2 del d. Lgs. 112/2017; . Servizi di trasporto connessi ai servizi sociosanitari ed educativi; . Attivita' di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione nazionale e internazionale anche in collaborazione con organizzazioni non governative e altri organismi internazionali, nazionali, regionali e locali; . Attivita' di servizi per il lavoro attraverso accesso e informazione, predisposizione di piani, progetti individuali, attivita' formative e misure di accompagnamento finalizzati all'occupazione degli utenti (con particolare attenzione alle fasce deboli e/o disabili); . Attivita' di ricerca, selezione, affiancamento, monitoraggio e ricollocazione professionale; . Attivita' di informazione ed orientamento; . Attivita' di sensibilizzazione ed animazione delle comunita' locali entro cui si opera attraverso, a titolo non esaustivo: l'organizzazione di manifestazioni, eventi, congressi, convegni e seminari; . Costituzione di accordi e "partnership" con altri soggetti (pubblici o privati) per la realizzazione degli obiettivi sociali; . Attivita' di ricerca applicata su tutti i settori di interesse della cooperativa in modo anche associato con altre strutture pubbliche o private; . Attivita' di elaborazione culturale, documentazione, ricerca, informazione sui problemi legati al mondo socio sanitario ed al disagio sociale; . Attivita' di scambio socio-culturale e visite presso altre cooperative, associazioni o enti; . Attivita' di sostegno dell'associazionismo ed alla cooperazione. Con finalita' educative, terapeutiche, riabilitative ed in collegamento funzionale con le attivita' di cui sopra, la cooperativa potra' svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le medesime attivita' e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della l. 381/91 di seguito elencate. Relativamente alle attivita' di cui alla lettera b), la cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b). In particolare, la cooperativa potra' svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti attivita': . Assemblaggio in conto terzi di manufatti in genere (per esempio del settore tessile, metalmeccanico, plastico, elettronico e termoidraulico), nonche' dei risultati delle attivita' dei partecipanti all'attivita' sociale ottenuti negli appositi laboratori. La gestione dei servizi di cui sopra potra' essere svolta anche mediante accordi di collaborazione, concessione e convenzione con enti pubblici e privati; la cooperativa potra' inoltre partecipare a pubblici appalti. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1 . 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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