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Scopo mutualistico: la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative. Lo scopo della cooperativa e' quello di perseguire lo scambio mutualistico tra la cooperativa ed i suoi soci attraverso la realizzazione delle attivita' di cui al proprio oggetto sociale, affinche' i soci, avvalendosi delle prestazioni della cooperativa, oppure attraverso l'acquisto dei beni e servizi commercializzati dalla cooperativa, ottengano migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. Conseguentemente l'attivita' della cooperativa e' volta a valorizzare l'utilita' dei servizi prestati ai soci offrendoli alle migliori condizioni economiche e qualitative oppure a garantire l'offerta di beni e servizi ai soci alle migliori condizioni economiche qualitative. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo aderendo alla confederazione delle cooperative italiane per il tramite dell'unione provinciale di como. Oggetto sociale: considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) la promozione, l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento delle attivita' di realizzazione di infrastrutture per la crescita dei sistemi produttivi e di realizzazione e diffusione delle strutture di servizio per le piccole e medie imprese, finalizzate allo sviluppo delle realta' imprenditoriali presenti nelle diverse aree della regione lombardia in generale e, in particolare, nelle aree della regione insubrica, del lario e della valtellina; b) la realizzazione di azioni a favore delle aziende locali, ponendo particolare attenzione all'ambito dell'innovazione tecnologica, della tutela ambientale, del risparmio energetico, dello sviluppo occupazionale, della nascita della nuova imprenditoria, della riconversione aziendale e dello sviluppo commerciale. Le azioni della cooperativa saranno sviluppate cercando sinergie e collegamenti con le strutture di servizio gia' esistenti, sia in ambito locale, sia regionale sia europeo. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attivita' finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e d. Lgs. N. 385 dell'1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) costituire ed essere socia di societa' per azioni e a responsabilita' limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonche' stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del c. C. ; c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; e' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
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