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La societa', che ha scopo mutualistico e non lucrativo, ha per oggetto - attraverso un'organizzazione comune, ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, per lo svolgimento e la disciplina di determinate fasi delle imprese dei soci - l'esercizio delle seguenti attivita': - fornire alle societa' consorziate assistenza commerciale, finanziaria, amministrativa, di marketing e pubblicita', nonche' fungere da centro di acquisto per merci, materie prime e beni strumentali; - fornire ogni possibile servizio di assistenza e promozione alle cooperative associate ed ai soci di queste in ogni fase della vita e dell'attivita' delle cooperative stesse e per il miglior soddisfacimento dell'interesse loro e dei loro soci; - assumere da privati o da enti privati o pubblici, lavori e servizi da affidare alle consorziate; - migliorare le capacita' produttive ed il potere contrattuale delle societa' socie, in particolare attraverso la promozione del settore dell'edilizia in tutte le sue opportunita' d'impiego; - istituire un marchio che identifichi i servizi dei soci; - condurre trattative e curare lo svolgimento di procedure e quanto altro necessario per lo sviluppo delle societa' socie; - progettare, sviluppare ed inquadrare piani organici di costruzione per conto delle cooperative socie al fine di realizzare risparmi ed economie di spesa; - indire gare di appalto, fungere da stazione appaltante per le societa' socie, assumendo il compito della costruzione dei fabbricati, controllare le opere in costruzione, prestare assistenza in campo tecnico economico e finanziario in sostituzione e nell'interesse delle societa' socie al fine di assicurare ad esse le migliori condizioni per raggiungere gli scopi; - svolgere a nome delle societa' socie presso i competenti organi statali, bancari, assicurativi, le pratiche necessarie per ottenere contributi, mutui, sovvenzioni, nonche' tutte quelle agevolazioni previste dalle leggi vigenti sull'edilizia popolare, agevolata e convenzionata; - creare un servizio di assistenza amministrativa e contabile fornendo a richiesta dei soci pareri e consulenze; - assumere compiti di assistenza tecnica e precisamente di progettazione, direzione, assistenza e contabilizzazione dei lavori, coordinamento tecnico, legale ed amministrativo, nonche' l'amministrazione e la manutenzione di complessi immobiliari, quartieri, villaggi, condomini e quant'altro sorgera' per iniziativa del consorzio e delle societa' socie; - svolgere ogni altra iniziativa atta a migliorare l'attivita' dei soci e del consorzio in ogni settore comunque legato all'edilizia nonche' promuovere interventi e provvidenze da parte dello stato, degli enti pubblici parastatali e degli enti locali intesi a potenziare e incrementare l'edilizia popolare ed economica, agevolata e convenzionata; - curare la stipulazione di contratti e convenzioni con enti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, la partecipazione a gare, aste o licitazioni private. Deve intendersi comunque esclusa qualsiasi attivita' comunque riservata agli iscritti ad albi o ordini professionali. La cooperativa potra' altresi' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; pertanto, essa potra': a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, societa', consorzi od altri enti che svolgono attivita' analoghe o comunque funzionali a quelle della cooperativa consortile, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; b) acquistare, vendere, locare beni mobili, immobili e mobili registrati; c) concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o societa' cui la cooperativa consortile aderisce e partecipa; d) effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dalle leggi in materia bancaria e creditizia e dalle relative disposizioni di attuazione; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, e' vietata alla cooperativa consortile la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge; e) assumere da qualsiasi ente e istituto di credito, pubblico o privato, prestiti, mutui, affidamenti di qualsiasi natura e durata, nonche' concedere garanzie reali a favore di qualsiasi ente e/o istituto di credito e/o terzi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla cooperativa consortile; f) svolgere qualsiasi altra attivita' attinente alle finalita' proprie e conforme alle norme di legge vigenti in materia non espressamente considerata nel presente articolo; g) realizzare quant'altro necessario od opportuno nell'interesse della cooperativa consortile e dei soci per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale. H) aderire, accettandone gli statuti, ad organismi economici, sindacali, associativi, di tutela della cooperazione che si prefiggano la crescita dell'impresa minore ivi compresi i gruppi cooperativi paritetici.
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