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La societa', senza scopo di lucro e nell'interesse dei propri soci, ha la finalita' di incrementare, valorizzare e collocare la produzione delle aziende dei singoli soci, nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obbiettivi della politica agricola della c. E. E, avvalendosi, all'occorrenza, di leggi regionali e del mezzogiorno. In particolare la societa' si propone: a)-la conduzione delle aziende dei singoli soci curando la raccolta, il trasporto, la lavorazione, la eventuale trasformazione nonche', il collocamento e la commercializzazione sia direttamente che a mezzo di terzi del relativo prodotto; e/o l'acquisizione, il trasporto, la lavorazione, nonche' il collocamento e la commercializzazione, sia direttamente che a mezzo di terzi, del prodotto riveniente dalle aziende degli associati; b)-l informazione e l'assistenza occorrenti per la utilizzazione di tecniche colturali idonee ad ottenere la omogeneita' delle produzioni e la loro qualita' intesa nel significato di livello qualitativo attribuitole nel mercato comune europeo ed internazionale, necessarie per una migliore collocazione del prodotto; c)-la societa' potra' provvedere alla fornitura, di beni e servizi utili ai soci alla conduzione delle colture come la fornitura di sementi, piante e piantine, concimi, prodotti antiparassitari, anticrittogamici, imballi in legno e plastica, attrezzature agricole; d)-la cooperativa potra', dotatasi delle strutture necessarie, procedere alla lavorazione e/o manipolazione dei prodotti conferiti dai soci, nonche' alla relativa trasformazione; e)-la propaganda la promozione di studi e ricerche utili al progresso di tecniche colturali, di trasformazione e conservazione per il raggiungimento di posizioni sempre piu' idonee alla valorizzazione dei prodotti agricoli; f)-la distribuzione ai soci del ricavato delle vendite di cui alla lettera a) dedotte le spese e gli oneri di gestione, quale corrispettivo del prodotti conferiti, in ragione della loro quantita', qualita', resa, caratteristiche merceologiche e organolettiche accertate al momento della consegna, secondo le modalita' e la ripartizione meglio specificata nel redigendo regolamento. La societa' in conformita' alle norme comunitarie, europee e nazionali che disciplinano l'organizzazione comune dei prodotti agricoli, potra' esplicare tutte quelle attivita', previste dall'oggetto sociale, derivanti dall applicazione delle norme c. E. E e nazionali. La societa', inoltre, per decongestionare l offerta dei prodotti ortofrutticoli sui mercati, potra' compiere operazioni di ritiro dalla vendita del prodotti conferiti dai soci secondo le norme previste dai regolamenti c. E. E e dai relativi provvedimenti legislativi emanati dallo stato italiano. A tal fine la societa' costituira' un fondo di intervento alimentato da contributi basati sulle quantit messe in vendita e da eventuali contributi della c. E. E, dello stato italiano e da altri enti. La misura dei contributi ed il relativo regolamento di applicazione sono deliberati dall assemblea dei soci. La societ potra', inoltre, compiere operazioni di ritiro dalla vendita dei prodotti ortofrutticoli oltre che dei propri soci anche di altri produttori singoli od associati assumendo a tal fine per conto dell'agea o di altri organismi d'intervento, comprese le organizzazioni dei produttori cui eventualmente aderisce, i servizi connessi ai compiti esecutivi per l attuazione degli interventi di mercato. In relazione agli scopi sopra descritti, la societa' potra' altresi' esplicare tutte quelle attivita' consentite dall'oggetto sociale che venissero promosse dallo stato, dalle organizzazioni dei produttori o da enti in genere e che dai medesimi venissero ad essa demandate; g)-la cooperativa potra' svolgere la sua attivita' anche con non soci purche' sia rispettato il principio della mutualita'. La societa', in ragione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, il cui principio intende mantenere, dovra' osservare le seguenti prescrizioni: a)-non potra' distribuire ai soci dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti percentuali calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b)-non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c)-non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori ne' durante la vita della societa', ne' successivamente al suo scioglimento; d)-dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parit di trattamento.
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