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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico, volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la societa', tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. In particolare la societa' si avvarra', prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita' degli apporti dei beni da parte dei soci. La cooperativa inoltre persegue in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In questo caso ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1. La raccolta, manipolazione, lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli conferiti dai soci; 2. La tutela, lo sviluppo ed il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agricole dei soci, attraverso controlli tecnici periodici mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, all'utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla selezione delle varieta' coltivabili, alla sperimentazione di nuove varieta', anche in collaborazione con istituti di ricerca all'uopo specializzati, ecc 3. La commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli e floreali; 4. La coltivazione ortofrutticola e florovivaistica sia mediante l'acquisto o l'affitto di terreni e/o impianti, e la costruzione, ovvero l'affitto di impianti. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere strumenti finanziari privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveL'azienda Agri-Ortocom Società Cooperativa appartiene al macrosettore Ingrosso prodotti di consumo e si occupa di Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo. Il settore di attività (codice ATECO 46.31.10) è: Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi.
L'azienda Agri-Ortocom Società Cooperativa è nota anche con le denominazioni: "AGRI-ORTOCOM", "SOCIETA AGRI-ORTOCOM", "COOPERATIVA AGRI-ORTOCOM", "SOCIETA COOPERATIVA AGRI-ORTOCOM" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRI-ORTOCOM".
Agri-Ortocom Società Cooperativa è classificata come "piccola impresa" secondo i parametri UE (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 25.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.