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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, come piu' oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto l esercizio esclusivo delle attivita' previste all'art. 2135 del c. C. Comprese le attivita' agricole connesse previste allo stesso articolo ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esclusivo: 1. La raccolta, conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli e zootecnici dei soci, ed eventualmente, in modo non prevalente, di terzi, anche per mezzo di propria organizzazione di vendita; 2. L'impianto, la costruzione, l'esercizio di immobili, impianti e macchinari (in proprio o in partecipazione con altri) per la raccolta, conservazione, trasformazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci ed eventualmente anche da terzi; 3. L'impiego dei prodotti e sottoprodotti agricoli e zootecnici per la produzione e successiva cessione di energia da biomassa, biogas e bioenergia; 4. L'acquisto, in via complementare e nei limiti previsti dalle vigenti leggi, di prodotti e sottoprodotti da inserire nel processo produttivo al fine di consentire una migliore e piu' razionale utilizzazione degli impianti e/o una piu' adeguata collocazione dell azienda nel mercato di riferimento; 5. L'informazione, la formazione e l'assistenza tecnica (anche finalizzata ad acquisti collettivi) alla produzione per l'attuazione di procedure idonee ad ottenere il miglioramento della qualita' e delle caratteristiche delle colture dei soci; 6. La lavorazione, conduzione ed uso comune, con mezzi cooperativi, dei terreni e/o delle aziende dei soci e di altri eventualmente acquisiti e/o posseduti, a qualsiasi titolo, dalla cooperativa; 7. La promozione, l'organizzazione e l'incremento della produzione agricola e/o zootecnica dei propri associati anche mediante l'acquisizione e gestione di marchi di qualita' e/o di tipicita' dei prodotti; 8. L'acquisto e/o noleggio dei macchinari agricoli necessari allo svolgimento delle attivita'; 9. L'attivita' di ospitalita' agrituristica e di gestione di spacci, come normate dalla legge. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e/o affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche', tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini di collocamento presso il pubblico; - integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. - aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell accesso al credito bancario, prestando all uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art. 2545-septies c. C. ; - aderire ad organizzazioni di produttori agricoli ai sensi del d. Lgs. 102/2003 e s. M. I. E stipulare contratti di filiera ai sensi del d. M. Mipaf 1 agosto 2003; - ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Il tutto, a norma e sotto l'osservanza dei criteri e dei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti ed in particolare dell art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 3 marzo 94 e successive norme di attuazione ed applicative. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma nonche' lo svolgimento di ogni altra attivita' vietata, dalla presente o futura legislazione, o di attivita' riservate a particolari soggetti qualora difettino i relativi requisiti. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in genere e/o per gli specifici settori di attivita' in cui si opera.
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