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La cooperativa rispetta i requisiti previsti dalla legislazione vigente per le cooperative a mutualita' prevalente, avvalendosi prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci ed osservando le disposizioni di cui all'art. 2514 del codice civile e ss. Mm. Ii. Pertanto il presente statuto prevede: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nel settore agricolo forestale. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico, i soci, all'atto dell'ammissione (o successivamente), ed in relazione alla attivita' lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro di cui all'art. 3 del presente statuto, contratto in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' previste di cui all'articolo 2135 del codice civile. In particolare la cooperativa potra': a) acquistare o assumere in affitto o in altra forma, terreni per coltivarli a conduzione unita, oppure anche a conduzione divisa ma con unita' di direttive. In questo caso la cooperativa potra' acquistare a nome proprio il terreno assegnandolo successivamente ai soci sulla base delle disposizioni di legge presenti e future; b) eseguire lavori agricoli di ogni genere e tipo, di bonifica, selvicolturali e forestali in genere, nell'interesse proprio e dei soci, cosi' come nell'interesse di terzi; c) gestire impianti, macchine e attrezzature per l'esercizio delle attivita' agricole, selvicolturali e forestali, anche in forma associata con altre cooperative o produttori agricoli; d) gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, curarne la conservazione, provvedere alla loro trasformazione e vendita direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi od associazioni di produttori che si pongono come obiettivo immediato o futuro il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli, l'eliminazione della rete d'intermediazione, la partecipazione diretta sul mercato; e) gestire allevamenti di animali, anche limitatamente a singoli cicli o fasi; f) gestire qualunque altra attivita' o fase di attivita' considerata agricola dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le attivita' agrituristiche, di miglioramento fondiario, di cura e protezione della fauna selvatica e di esercizio controllato della caccia, di manutenzione degli impianti irrigui e di somministrazione delle acque ad uso irriguo, di forestazione, di sistemazione idraulica ed idraulico forestale, di verde pubblico e privato, di difesa dei suoli e dei boschi da fattori di degrado e di recupero ambientale; di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, di ricezione ed ospitalita' rurale; g) fornire ai soci e ai terzi altri beni e servizi nei limiti fissati dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, e pertanto mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e risorse aziendali normalmente impiegate nelle attivita' agricole di cui alle lettere precedenti. La cooperativa, per realizzare l'oggetto sociale come sopra determinato, e al fine di perseguire al meglio il proprio scopo mutualistico, potra' compiere operazioni strumentali finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale quali: - istituire, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, alimentati con i versamenti di soci sovventori; - al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, effettuare la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, disciplinata da apposito regolamento e finalizzata esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta di ogni forma di risparmio tra i non soci; - aderire ad enti e organismi, anche economici e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a coordinare le attivita' previdenziali, assistenziali e mutualistiche; - assumere partecipazioni in altre imprese, specie se cooperative o consortili, costituite o da costituire; - aderire ad uno o piu' gruppi cooperativi paritetici. Inoltre la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali.
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