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La cooperativa ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, ed in particolare: a) la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione, la valorizzazione e la tutela dei prodotti agricoli ed in particolare delle colture olivicole e agrumicole dei soci, nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi dell'economia agricola europea, anche mediante la regolamentazione delle produzioni, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi; b) la conduzione associata di terreni acquistati o eventualmente presi in fitto da privati o ottenuti in concessione da pubbliche amministrazioni al fine di formare aziende e corpi aziendali con dimensioni tecnicamente valide per l'esercizio di una moderna agricoltura nonche' l'acquisto ed il noleggio di macchine agricole ed attrezzature e beni necessari alla conduzione dei terreni suddetti; c) la coltivazione, la raccolta, il trasporto, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione di produzioni agricole ed in particolare olivicole e agrumicole, dei prodotti derivati e dei sottoprodotti; d) la costruzione, l'acquisto, la locazione, la gestione, l'ampliamento e l'ammodernamento di immobili da adibire ad opificio, di impianti e di attrezzature fisse e mobili occorrenti alla produzione agricola e cio' allo scopo della valorizzazione delle produzioni olivicole e agrumicole e dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione; e) la organizzazione e gestione di laboratori di trasformazione di prodotti agricoli; f) la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione, la valorizzazione e la tutela dei prodotti agricoli acquistati anche da non soci, sempre nel rispetto dei principi mutualistici. Tali attivita' verranno svolte secondo i principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 c. C. , potendo la cooperativa avvalersi comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalita', la cooperativa potra': a) svolgere tutte le attivita' connesse all'esercizio dell'agricoltura sui terreni acquistati o assunti in affitto o in altra forma usufruendo, ove possibile, di tutti i benefici previsti per il settore agricolo dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali in vigore; b) dare adesione o assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e societa' le cui attivita' siano ritenute integrative o comunque utili rispetto a quelle della cooperativa, nei limiti di legge; c) richiedere ed utilizzare per il conseguimento degli scopi sociali ogni possibile beneficio di legge disposto dalla cee, dallo stato, dalla regione o da enti locali, nonche' finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'agricoltura e della cooperazione. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria per la realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente ad essi attinenti.
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