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L'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, successive modifiche ed integrazioni, di seguito meglio esplicitate: - la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e attivita' connesse; - lo sviluppo e la valorizzazione delle coltivazioni agricole finalizzate al recupero energetico; - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica e calore; - la produzione di energia sia termica che elettrica da biomasse, fonti rinnovabili ed in genere da materiali combustibili, nei limiti e con le modalita' previste dalla legge. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco e le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge. Per il raggiungimento dei predetti scopi, la societa' puo' acquisire, a qualunque titolo, fondi rustici o altre strutture e beni, funzionali all'attivita' esclusiva agricola esercitata e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili allo scopo esclusivo agricolo. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni in consorzi, associazioni e cooperative che a loro volta hanno per oggetto sociale l'esercizio esclusivo d'attivita' agricola ex art. 2135 c. C.
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