Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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(scopo sociale) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di far partecipare i soci conferitori o prestatori di servizi ai benefici mutualistici facendo loro ottenere, tramite la gestione in forma associata delle attivita' di cui all'oggetto sociale, migliori condizioni di mercato e minori costi di produzione, nel rispetto del criterio della prevalenza e nell'ambito del progetto "filiera agricola italiana", teso a distinguere e promuovere sul mercato le produzioni agricole ed alimentari interamente realizzate nel territorio italiano. A tali fini, la cooperativa potra' adottare appositi programmi e regolamenti - vincolanti per tutti i soci - in materia di programmazione delle produzioni, conferimento e commercializzazione, con particolare riguardo: alle quantita', alle qualita' e alle modalita' dei conferimenti; agli acquisti di beni e alla utilizzazione in generale dei servizi erogati o comunque messi a disposizione; alle informazioni e alle comunicazioni che i soci sono tenuti a fornire ed effettuare in relazione ai dati e ai metodi produttivi; alle deroghe concedibili; alle sanzioni per i casi di inadempimento diverse da quelle gia' previste dallo statuto; alle modalita' e alle misure dei pagamenti dei conferimenti, anche a titolo di anticipazioni e di acconti. I regolamenti sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Nello stabilire le norme attuative degli obblighi dei soci, e in via generale dei rapporti mutualistici, dovra' in ogni caso tenersi conto dei seguenti elementi: - dimensione, livello di specializzazione e di organizzazione, capacita' produttiva delle aziende dei soci; - capacita' di assorbimento e di collocamento dei prodotti da parte della cooperativa; - margini di copertura, anche ai fini dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie che dovessero contestarsi alla cooperativa, dei costi di ammortamento e delle spese generali afferenti i servizi e le attivita' programmate a favore dei soci. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci dovra' essere rispettato il principio di parita' di trattamento. Ai fini dell'impiego di mano d'opera, ove i soci o alcuni di essi rendano la loro disponibilita', la cooperativa potra' anche avvalersi delle loro prestazioni lavorative. La cooperativa potra' operare anche con terzi nonsoci. (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come infra determinati, la cooperativa ha per oggetto: a) la programmazione e l'adeguamento delle produzioni dei soci alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) la concentrazione delle produzioni dei soci; c) la negoziazione a nome dei produttori aderenti, per la totalita' o parte della loro produzione comune, di contratti per la consegna a trasformatori o collettori; d) la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione delle produzioni conferite dai soci sia direttamente sia avvalendosi degli apporti di beni o servizi da parte dei soci o dei terzi; e) la commercializzazione, all'ingrosso o al dettaglio, delle produzione ricevute in conferimento dai propri soci, con o senza previa manipolazione o trasformazione delle stesse; f) l'acquisto e la distribuzione tra soci di prodotti, macchine ed attrezzature utili all'esercizio dell'allevamento e dell'agricoltura in generale; g) l'ottimizzazione dei costi di produzione e la stabilizzazione dei prezzi alla produzione; h) l'organizzazione e l'erogazione di servizi di informazione, formazione ed assistenza tecnica finalizzati all'incremento ed al miglioramento quali-quantitativo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole e zootecniche dei soci; i) la promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose della sicurezza alimentare, dell'ambiente e del benessere degli animali; l) l'acquisto, la costruzione e la gestione, anche in fitto, di uffici, piattaforme e stabilimenti sociali per la raccolta, lo stoccaggio, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, lo smistamento e la commercializzazione, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti agricoli e zootecnici dei soci; m) la gestione di punti vendita, anche organizzati, semprecche' rientranti nel progetto "filiera agricola italiana"; n) l'adozione e l'implementazione di disciplinari di produzione, di sistemi di certificazione della qualita' di procedure di controllo e di tracciabilita'; o) la realizzazione di iniziative relative alla logistica in favore dei soci, anche finalizzate ad accorciare la filiera; p) la realizzazione di progetti e programmi operativi, annuali e pluriennali, anche sopranazionali, finanziati anche con i contributi dei soci e di enti pubblici ed organismi di livello locale, nazionale e comunitario; q) l'acquisto e l'utilizzo di marchi, brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano; r) la partecipazione a mercati, fiere e manifestazioni di settore; s) la promozione, la realizzazione e la gestione, di laboratori, centri di ricerca, campi sperimentali, etc, volti al miglioramento delle attivita' agricole, zootecniche e agroindustriali, della trasformazione e conservazione dei prodotti nonche' alla prevenzione e alla lotta contro le malattie della fauna e della flora; t) la realizzazione di studi, progetti, ricerche di m ercato, relazioni, campagne di sensibilizzazione, diffusione e divulgazione, per conto proprio o di terzi, mediante qualunque forma e con qualsiasi mezzo esclusa ogni attivita' che la legge riserva a professionisti iscritti in apposito albi e/o ordini; u) la rappresentanza dei produttori associati nei confronti degli organismi pubblici e privati con mandato insito nel rapporto associativo. La cooperativa potra', inoltre, svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle su indicate, nonche' compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa: la richiesta di contributi, incentivi, sgravi, agevolazioni e finanziamenti; la partecipazione a bandi di gara e di appalto; la stipula di accordi e convenzioni; l'adesione a consorzi e raggruppamenti d'imprese, la stipula di contratti di rete; l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa potra' anche: - aderire, con deliberazione dell'organo amministrativo, ad una delle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore cosi' come pure ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono attivita' mutualistiche, assistenziali, finanziarie, di servizio o similari;- gestire fondi alimentari con accantonamenti propri o dei soci, finalizzati alla copertura dei rischi commerciali ed all'integrazione dei prezzi dei prodotti ricevuti in conferimento; - raccogliere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea; - stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. , previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.
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