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Scopo oggetto art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la coope-rativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli inte-ressi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: -acquistare, impiantare e/o condurre - anche unitamente ad altri soggetti - impianti serricoli per la coltivazione dei prodotti orto - floro - vivaistici in genere; -acquistare e/o condurre aziende agricole e fondi rustici e/o coltivare direttamente a mezzo soci i terreni acquistati, il tutto avvalendosi delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti; -impiantare e gestire opifici (cantine, distillerie, oleifici sociali, conservifici, sementifici), per la trasformazione in comune dei prodotti e sottoprodotti agrari; detta trasformazione dovra' tendere ad ottenere prodotti sani, genuini, ben preparati ed a tipo costante secondo i dettami della tecnica; -utilizzare collettivamente tutti i prodotti e sottoprodotti ottenuti dalle anzidette trasformazioni; -vendere in comune sia i prodotti e sottoprodotti ottenuti dalle anzidette trasformazioni, sia altri prodotti (prodotti ortofrutticoli in genere, agrumari, uva da tavola, mandorle, grano e cereali) gia' pronti al consumo conferiti sempre dai soci diretti produttori, ed il conseguente riparto del ricavo netto ai soci conferenti in rapporto della quantita' e qualita' dei prodotti da trasformare e gia' pronti da essi conferiti; -compiere tutte le operazioni necessarie per la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agrumari, ortofrutticoli, cerealicoli e comunque di tutti i prodotti agro-alimentari in genere. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveIl codice 01.30.00 (ATECO) descrive l'attività come: Riproduzione delle piante.
Agricoop Canosa Società Cooperativa Agricola è classificata come "piccola impresa" secondo i parametri UE (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.