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La cooperativa, conformemente alla legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' d'impresa indicate nel successivo art. 6, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge n. 381/1991. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell ambito territoriale della regione basilicata, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa puo' operare anche con terzi. A norma della legge n. 142/2001 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Art. 6 (oggetto sociale) - considerato lo scopo mutualistico innanzi indicato, la cooperativa ha come oggetto: a) svolgere direttamente attivita' di produzione agricola nonche' attivita' di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, l'allevamento del bestiame e tutte le attivita' connesse ed inerenti, ivi comprese l'attivita' di agriturismo e l'attivita' ricettiva inerente l'attivita' agricola; b) organizzare ed assumere in appalto o in concessione servizi nell'interesse dei soci, oltre allo sfruttamento in concessione o in proprieta' di terreni, macchine agricole e tutto quanto e' o sara' disposto per la legge a favore dell'agricoltura; c) istituire e gestire unita' locali anche nei mercati per la vendita diretta al consumatore della merce di produzione propria; d) esercitare l esercizio di conto terzi di macchine agricole o lavorazioni agricole in genere anche assumendo appalti di lavori agricoli o di sterri, per dar lavoro ai soci; e) sviluppare ed esercitare le attivita' accessorie dell agricoltura; f) promuovere con tutti i mezzi possibili il benessere intellettuale, morale e materiale dei soci per mezzo di conferenze agricole, di letture, di libri, di giornali d agricoltura, gite istruttive; h) eseguire opere di miglioramenti fondiari; i) gestire, su fondi della cooperativa o dei propri soci, impianti per la produzione e/o distribuzione di energia da fonti rinnovabili (sole, vento, acqua, terra, biomasse); l) gestione di campi sperimentali, promozione e coordinamento di studi e di ricerche tecniche, scientifiche e di mercato sempre nell ambito del settore agricolo e dei servizi compresi nell oggetto sociale, anche in collegamento e con il patrocinio di enti pubblici ed organizzazioni o enti privati. In caso di necessita' derivante da eventi imprevisti ed imprevedibili connessi alle sfavorevoli condizioni atmosferiche e/o calamita' naturali che impediscano una adeguata produzione e, comunque, insufficiente a coprire le necessita' aziendali e di mercato, la cooperativa potra' acquistare sul libero mercato i prodotti agricoli di cui abbisogna, per salvaguardare il budget economico aziendale, fermo restando la natura antispeculativa delle operazioni commerciali e l'impegno a garantire un elevato standard qualitativo dei prodotti acquistati e collocati sul mercato. Per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa potra' svolgere le seguenti attivita' accessorie e complementari, quali: - acquistare, affittare, costruire, riattare immobili da adibire a conservazione e trasformazione dei prodotti o a sede sociale, o da destinare ad altri usi al fine d'integrare il reddito degli associati; - acquistare o noleggiare qualsiasi tipo di macchina necessaria per l'espletamento dell'attivita' sociale con gestione; - gestire impianti, realizzare lavori rientranti nell'attivita' agricola secondo la legislazione vigente; - acquistare materiali, attrezzi, macchinari, mezzi di trasporto per le necessita' proprie e dei soci; - assistere e rappresentare i soci che la costituiscono, sia nei loro rapporti particolari e reciproci, che nei rapporti con terzi quali ad esempio enti pubblici o istituti di credito; - assumere iniziative di formazione e aggiornamento, promuovere organizzare e gestire corsi di formazione e/o aggiornamento, seminari, convegni, su temi che interessino la totalita' o parte dei soci; - vigilare perche' i patti intervenuti tra i soci siano scrupolosamente rispettati; - favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, specie per lo svolgimento di pratiche amministrative nell'interesse dei soci, sia con la creazione di apposite sezioni in cooperativa, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei, sia con forme di convenzionamento con societa' o professionisti esterni; - assumere iniziative ed operare nel settore della ricerca e sperimentazione. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, il tutto nei limiti consentiti dalla legge. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. Ai sensi dell art. 10 n. 8, del decreto legislativo 460 del 4 dicembre 1997, la societa' e' in ogni caso considerata organizzazione non lucrativa di utilita' sociale - onlus. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991.
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