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La societa' non ha finalita' speculative, ed e' soggetta alle disposizioni dettate dal codice civile per le societa' cooperative a mutualita' prevalente; persegue la mutualita' a favore dei propri soci secondo i principi mutualistici dell'art. 2512 c. C. E seguenti. Essa ha gli scopi seguenti: a) - far partecipare i soci ai benefici della cooperazione a carattere mutualistico; b) - promuovere e realizzare tutte le iniziative utili alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed in particolare di quelli zootecnici e lattiero caseari; c) - provvedere alla raccolta, manipolazione, trasformazione ed alla commercializzazione sia al minuto che all'ingrosso dei prodotti dei soci conferenti; d) - attuare iniziative di assistenza tecnico-economica finanziaria ai soci che mirino all'incremento ed al perfezionamento delle attivita' agricole-zootecniche, per far loro beneficiare dei vantaggi, di un'azione comune armonizzata con gli interessi generali dell'agricoltura, in accordo con le disposizioni della comunita' europea; e) - gestire impianti di trasformazione di prodotti agricoli ed agro-industriali; f) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31. 1. 92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Al fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c. C. , la cooperativa: (a) non potra' mai distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e, comunque, in misura superiore a quanto previsto dalla legge per il riconoscimento dei benefici fiscali; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La societa' puo' operare anche con i terzi non soci. Per conseguire tali scopi la cooperativa prevede di svolgere le seguenti attivita': a) la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, magazzinaggio, esportazione, commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-industriali conferiti dai soci con particolare riferimento a quelli inerenti o comunque collegati all'attivita' lattiero-casearia; e l'istituzione e la gestione di magazzini generali; b) l'acquisto di prodotti lattiero-caseari e agro-zootecnici in genere, nonche' la conservazione di prodotti di terzi ai fini di un'ottimale utilizzazione degli impianti sociali ed a salvaguardia della efficienza dell'organizzazione commerciale della cooperativa; c) estendere la propria attivita' a qualsiasi altra produzione, industria e commercio che abbiano attinenza con gli scopi sociali; d) prendere partecipazioni ed interessenze in aziende od imprese, anche a carattere consorziale, aventi oggetto e scopo analoghi, affini o comunque connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente; e) prestare garanzie, sia in forma di avallo che di fidejussione o reali, anche a favore di societa' e di terzi, quando siano collegate ad operazioni finanziari e o commerciali compiute nel proprio interesse, nonche' avalli e fidejussioni sussidiarie e solidali nell'interesse proprio, non nei confronti del pubblico; f) acquistare, vendere, dare e prendere in locazione, in tutto o in parte, immobili ed impianti, assumere anche in affitto l'esercizio, la gestione e la liquidazione di aziende aventi scopi affini a quelli sociali, compiere altres tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, economiche e finanziarie, necessarie o comunque utili a raggiungere i fini sociali; provvedere all'organizzazione ed alla prestazione di servizi di carattere tecnico, commerciale od amministrativo nell'interesse comune; g) aderire alle associazioni di categoria; h) aderire ad un gruppo paritetico cooperativo ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. ; i) sostituire e rappresentare i soci quale interlocutore unico nei rapporti, anche economici e di indicazione produttiva, con i consorzi di tutela. La cooperativa, inoltre, in quanto "organizzazione di produttori", dovra': 1. Adottare, con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, nonche' norme di conoscenza della produzione; 2. Effettuare l'immissione sul mercato del prodotto destinato alla commercializzazione, proveniente dagli associati obbligatisi ai sensi del presente statuto, nel quadro di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente; 3. Rappresentare i produttori associati per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attivita', nonche' nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi o affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza, il mandato e' insito nel rapporto di associazione all'organizzazione. La cooperativa, inoltre, potra': a) svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari; b) stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; c) promuovere programmi di ricerca e sperimentazione agraria, diretti alla conservazione e realizzazione produttiva, nelle aziende degli associati, curando in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la raccolta e la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo; d) riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore di propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione; e) svolgere tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni dei produttori dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi quelli di controllo anche in collaborazione con la pubblica amministrazione; f) affidare, nel rispetto dei regolamenti comunitari, funzioni operative di propria competenza ad organizzazioni, enti, cooperative e consorzi di cooperative associati.
Parole chiaveAgriform - Società Cooperativa Agricola, Piu' Brevemente Agriform S.c.a. appartiene al comparto Alimentari e si occupa di Latte e derivati. Secondo la classificazione ATECO, il codice 01.61.00 indica: Attività di supporto alla produzione vegetale.
Agriform - Società Cooperativa Agricola, Piu' Brevemente Agriform S.c.a. opera anche con i nomi: "AGRIFORM", "AGRIFORM S.C.A.", "SOCIETA AGRIFORM", "COOPERATIVA AGRIFORM", "SOCIETA COOPERATIVA AGRIFORM" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AGRIFORM".
L'ammontare del capitale sociale è 13.3 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.