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Scopo mutualistico: la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, l'incremento e la valorizzazione commerciale dei prodotti dei singoli soci cooperatori. L'attivita' della societa' cooperativa, pertanto, segue i principi della mutualita' con l'esclusione di ogni finalita' speculativa, secondo quanto disposto dal presente statuto, e dalla vigente normativa in materia di societa' cooperative previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorita' competenti e/o iscrizioni in appositi albi. La societa' in funzione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: a) - non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo di buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b) - non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsti per i dividendi; c) - non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; d) - dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Oggetto sociale: considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - la conduzione diretta di aziende agricole dei soci e/o la coltivazione di parte di esse, prese in conduzione, in affitto e/o locazione; - l'assunzione di personale giornaliero nel periodo di campagna per la raccolta, lavorazione, trasformazione e trasporto dei prodotti agricoli delle aziende dei soci o di terzi; - il collocamento in comune dei prodotti della lavorazione della terra delle aziende dei soci e di terzi, mediante eventuale immagazzinamento, lavorazione, confezione e trasformazione dei prodotti stessi con aziende sociali o anche il collocamento in comune dei prodotti lavorati, confezionati e trasformati in proprio dai soci o a mezzo di aziende di terzi; il reperimento dei prodotti potra' eventualmente anche essere effettuato mediante acquisizione da terzi non soci, qualora particolari condizioni di mercato lo richiedano; - l'approvvigionamento ai soci di quanto necessario per l'esercizio delle loro aziende e per i loro consumi familiari (forniture di concimi, anticrittogamici, antiparassitari e tutto quanto necessario ad eliminare i parassiti delle piante coltivate); - la gestione dei servizi di interesse comune per la conduzione delle aziende associate e per le necessita' familiari; - l'esercizio a favore dei propri soci di attivita' volte a favorire il rilascio del credito da parte di istituti autorizzati del credito agrario, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio in qualsiasi forma; - l'assistenza tecnica dei soci per la conduzione delle loro imprese, curando anche le opere comuni di miglioramento, nonche' l'incremento ed il perfezionamento produttivo; - la gestione di spacci sociali di consumo; - la conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione, anche all'estero, dei prodotti agricolo-zootecnici e dei sottoprodotti derivanti dalle fasi di lavorazione, ivi incluso ogni prodotto finito in seguito di lavorazione industriale; l'organo amministrativo determinera' l'estensione e le modalita' di ciascun tipo di coltivazione e le modalita' di commercializzazione dei prodotti, il tutto secondo criteri di valutazione di mercato; - l'acquisto o il noleggio o la locazione dei fattori tecnici necessari alla produzione, conservazione, lavorazione, trasformazione e trasporto dei prodotti, o atti a migliorarne la qualita' e quantita', compresa la locazione di aziende; - la costruzione e la locazione dei locali per gli uffici e per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, nonche' di silos e capannoni per la conservazione degli stessi; - l'esecuzione di servizi rientranti nel campo prettamente agricolo sia per conto della azienda e dei soci sia per conto dei terzi; - l'esecuzione di lavori di giardinaggio, sistemazione di aree verdi, potatura, piantamento di alberi, fiori ed erbe e movimento di terreno; - l'esecuzione di lavori agricoli per conto terzi anche con mezzi meccanici; - il noleggio dei suddetti mezzi agricoli con o senza operatore; - il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli, anche lavorati, trasformati o comunque modificati; - il trasporto merci per conto terzi. Le suddette attivita' saranno esercitate nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall assemblea dei soci.
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