L'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola cosi' come definita dall'articolo 2135 del codice civile, nella formulazione ad oggi vigente e nella eventuale riformulazione che dovesse operare il legislatore, senza che si debba procedere alla stipula di nuovo contratto associativo. La societa' conseguentemente potra' esercitare le attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, attivita' connesse, ivi compresa la fornitura di servizi con le modalita' descritte nello stesso art. 2135 del codice civile. Per quanto consentito, la societa' potra' inoltre svolgere le attivita' previste e definite agricole dall'art. 1 comma 369 della legge 27. 12. 2006 n. 296 in materia di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e foto-voltaiche, di carburanti e prodotti chimici (biogas) derivanti da prodotti ottenuti prevalentemente dai fondi condotti. Ancora la societa' potra' svolgere le attivita' previste e definite dall'art. 1 comma 1094 della legge 27. 12. 2006 n. 296 in ordine alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. La societa' potra' inoltre svolgere le attivita' strettamente strumentali al conseguimento del suindicato oggetto sociale.