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(scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l esercizio in via esclusiva dell attivita' professionale da parte dei soci dando loro continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma professionale, subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, consentita dall ordinamento professionale per l esercizio dell attivita' professionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, in osservanza del principio secondo cui gli incarichi professionali conferiti alla societa' sono eseguiti esclusivamente da soci professionisti in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazioni professionale richiesta. Spetta al cliente il diritto di chiedere che l esecuzione dell incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' soci professionisti da lui scelti: a tal fine la societa' consegna al cliente l elenco scritto dei soci professionisti, con l indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l elenco dei soci investitori; in mancanza di tale designazione, la societa' affida l incarico ai soci professionisti secondo i criteri e le modalita' stabilite nel regolamento interno di cui al precedente capoverso. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa, costituita come monodisciplinare, ha come oggetto: - le attivita' professionali previste dall ordinamento professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali come definite e specificate all art. 2 della l. 7/1/1976 n. 3 come modificate ed integrata dalla l. 10/2/1992 n. 152 ed ulteriormente precisate dall art. 11 del d. P. R. 5/6/2001 n. 328; - le altre attivita' strettamente necessarie per il completo e corretto svolgimento delle precedenti. La cooperativa e' iscritta nell apposita sezione dell albo dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di piacenza, tenuto presso l ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti. La societa' stipula apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli professionisti nell esercizio dell attivita' professionale. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di uffici magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si estinguera' automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi. La raccolta dovra' essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell oggetto sociale ed alla gestione dell impresa mutualistica. La cooperativa rilascera' ad ogni depositante un documento rappresentativo del deposito. Con apposito regolamento, approvato dall assemblea dei soci verranno disciplinate le modalita' di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri: determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici; determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi; determinazione delle modalita' e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto. I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovra', altresi', comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi emanati o emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d ora automaticamente recepite nel presente statuto. Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel d. L. N. 95/1974 convertito nella legge n. 216/1974 e modificato con l art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77, nella legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonche' nel d. L. 143 del 3 maggio 1991, coordinato con legge di conversione 5 luglio 1991 n. 197.
Parole chiaveIl campo di attività di Agrisilva Società Cooperativa Tra Professionisti Enunciabile Anche Agrisilva S.c.t.p. rientra nel macrosettore Servizi alle imprese, area Consulenza societaria. Secondo lo standard ATECO, il codice 74.90.11 corrisponde a: Consulenza agraria fornita da agronomi.
Agrisilva Società Cooperativa Tra Professionisti Enunciabile Anche Agrisilva S.c.t.p. è registrata anche con le denominazioni: "AGRISILVA SOCIETA' COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI" e "AGRISILVA S.C.T.P.".
Il capitale sociale dichiarato è pari a 4.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.