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Scopo mutualistico ed oggetto sociale. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa per le migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci stessi. Attivita' specifica della societa', con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, e' quella di poter svolgere le seguenti attivita': il miglioramento della qualita' dei prodotti agricoli, l'adeguamento del volume dell'offerta alle esigenze del mercato attraverso la concentrazione dell'offerta, la riduzione dei costi di produzione e la regolarizzazione dei prezzi, nonche' promuovere il ricorso a pratiche colturali ed a tecniche di produzione e di gestione dei residui che tutelino l'ambiente e favoriscano la biodiversita'. Per tale effetto la societa': a) provvede alla concentrazione dell'offerta, alla riduzione dei costi di produzione, alla regolarizzazione dei prezzi, al ricorso a pratiche colturali ed a tecniche di produzione e di gestione dei residui rispettose dell'ambiente nonche' a favorire la biodiversita' ed all'uopo delibera regolamenti e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione e commercializzazione nonche' di tutela ambientale, vincolanti per tutti i soci; b) vende, per conto dei produttori soci, le produzioni annualmente deliberate dall'assemblea secondo le modalita' fissate dalle norme comunitarie e nazionali; c) rappresenta i produttori soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati della produzione agricola. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto di societa'; d) rappresenta ed assiste i produttori soci nei rapporti con organizzazioni ed enti privati che hanno scopi affini a quelli della societa' od utili al raggiungimento di questi; e) esercita compiti di intervento sul mercato; f) stipula, anche per conto dei soci, accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; g) stipula convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonche' contratti per la fornitura di servizi necessari ai detti scopi; h) divulga, promuove e coordina studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, di gestione dei residui rispettose dell'ambiente nonche' dell'organizzazione di mercato; a tal fine puo' partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi; i) provvede ad istituire sia direttamente sia aderendo ad organismi all'uopo costituiti, sistemi e meccanismi anche finanziari per la vendita ed il ritiro dei prodotti dal mercato; l) puo' riscuotere, in nome e per conto dei soci, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria; m) compie operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali; n) formula proposte agli enti pubblici e agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi nel settore agricolo; o) gestisce direttamente, o tramite organismi promossi, collegati o partecipati, impianti per la raccolta, condizionamento, lavorazione e commercializzazione dei prodotti dei soci, anche al minuto; p) concede fideiussioni od avalli a favore dei propri soci o societa' collegate, controllate o partecipate; q) puo', nell'interesse dei produttori soci, effettuare con proprie strutture la trasformazione dei prodotti, ma tale attivita', effettuata senza scopo di lucro, deve essere oggetto di gestione nettamente separata; la societa' potra' possedere beni immobili; r) assicura ai produttori soci mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti e fornisce ai soci le informazioni circa le disponibilita' di prodotto e le possibilita' di collocamento; s) al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate puo' promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle igp e/o dop per una migliore tutela e valorizzazione delle produzioni conferite dagli associati; t) al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni associate, puo' predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi dei soci e di organismi comunitari o nazionali, anche di concerto con l'unione o delegando alla stessa lo svolgimento dell'intero/degli interi programma/i o parte/i di esso/i; u) costituisce fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. Gennaio. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; v) svolge inoltre tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo anche in collaborazione con la pubblica amministrazione; z) assume partecipazioni o costituisce societa' di capitali, aventi oggetto connesso o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale e con esclusione di ogni attivita' prevista dalla legge n. 1 (uno) del 2/01/1991; w) fornisce agli associati assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per tutte le produzioni nelle diverse fasi colturali, provvedendo ad effettuare la raccolta con proprio personale presso tutte le aziende per quelle specie e/o varieta' per le quali si adotta il confezionamento, anche parziale, in pieno campo, oppure per sopperire ad eventuali difficolta' nel reperimento di personale specializzato; l'intervento viene praticato allo scopo di evitare perdite qualitative ed organolettiche che potrebbero compromettere le produzioni; x) qualora se ne ravvisi l'opportunita', la societa' potra' gestire direttamente aziende agricole acquistate, prese in affitto, anche attraverso contratti di coltivazione di durata inferiore all'annata agraria, od ottenute in conferimento dai soci. In ogni caso la gestione di aziende agricole dara' origine ad una contabilita' separata anche nei rendiconti annuali e, nel caso di conduzione associata, all'adozione di tutte le procedure, adempimenti e formalita' previsti dalla normativa vigente. La societa' e' retta coi principi della mutualita', ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con l'esclusione di ogni finalita' speculativa secondo le norme di legge richiamate dallo statuto. Sempre a tale scopo dovra' inoltre uniformare la propria organizzazione interna alle leggi speciali che specificano piu' approfonditamente il concetto di mutualita'. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente e si impegna espressamente a)a non distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b)a non remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c)a non distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d)a devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 (duemilacinquecentododici) del codice civile nella nota integrativa al bilancio evidenziando i parametri previsti dall'articolo 2513 (duemilacinquecentotredici) del codice civile. La societa' potra' avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di leggi regionali, nazionali e comunitarie. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro, a solo titolo esemplificativo: a) assumere, con deliberazione dell'organo amministrativo, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, interessenze e partecipazioni in imprese, enti, societa' o consorzi che svolgono attivita' affini, analoghe, complementari e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, di federazioni locali e/o nazionali, aderendo e partecipando ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; e' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; e) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei; f) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e gli altri lavoratori con sovvenzioni, finanziamenti, fideiussioni, concessioni di mutui o partecipazioni; g) al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa, ai sensi dell'articolo 4 (quattro) della legge 31 gennaio 1992 numero 59 (cinquantanove), puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; la cooperativa puo' inoltre, ai sensi dell'articolo 5 (cinque) della citata legge numero 59/92, predisporre piani di programmazione pluriennale finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La societa' cooperativa potra' ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari anche emettendo obbligazioni ed altri strumenti finanziari. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa sara' obbligata, nei confronti dei soci, al principio di parita' di trattamento demandandosi all'organo amministrativo, con regolamento che sara' approvato dall'assemblea dei soci, la facolta' di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.
Parole chiaveL'azienda Agrisole - Società Cooperativa Agricola appartiene al macrosettore Altro aziende agricole e si occupa di Agricoltura, allevamento e prima trasformazione. Il codice ATECO 01.61.00 corrisponde all'attività: Attività di supporto alla produzione vegetale.
Agrisole - Società Cooperativa Agricola è conosciuta anche come: "AGRISOLE", "SOCIETA AGRISOLE", "COOPERATIVA AGRISOLE", "SOCIETA COOPERATIVA AGRISOLE" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AGRISOLE".
Agrisole - Società Cooperativa Agricola è classificata come "piccola impresa" secondo i parametri UE (tra 10 e 49 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 7.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.