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1)la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata, ai sensi dell'art. 2514 c. C. ; si avvale nello svolgimento delle proprie attivita', prevalentemente, degli apporti di beni, prodotti e servizi da parte dei soci, cosi' come previsto dagli articoli 2512 e 2513 c. C. . Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nell'attribuzione del vantaggio mutualistico di cui all'art. 19 del presente statuto. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con soggetti terzi. (2)la cooperativa svolge esclusivamente attivita' agricola d'impresa ai sensi dell'art. 2135 c. C. , successive modifiche ed integrazioni, in particolare si occupa della valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie dei soci mediante concentrazione e raccolta, trasformazione e commercializzazione in forma diretta o indiretta, del latte conferito dai soci. (3)la cooperativa, inoltre, persegue i seguenti scopi: ottimizzare la redditivita' dell'investimento in conformita' e nel rispetto delle norme applicabili in materia di tutela ambientale e di benessere degli animali; favorire e/o realizzare acquisti in comune o collettivi a beneficio degli associati; favorire, promuovere e realizzare intese, accordi, piani, contratti e progetti di filiera; adottare e favorire l'introduzione di tecnologie innovative; svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitivita' economica e sull'andamento di mercato; sviluppare iniziative nel settore della promozione e commercializzazione; promuovere e/o presentare domande di riconoscimento per una dop o una igp per i prodotti agricoli o alimentari che la cooperativa valorizza se consentito dalla normativa vigente; promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per garantire il benessere degli animali; promuovere e fornire assistenza tecnica per agevolare il ricorso a standard di produzione, volti al miglioramento della qualita' dei prodotti e allo sviluppo di prodotti tutelati dai regimi di qualita' unionali, nazionali e regionali riconosciuti e facoltativi. (4)al fine di conseguire gli scopi sociali la cooperativa puo', altresi', rappresentare i soci nei confronti degli enti pubblici per ottenere premi, incentivi e contributi regionali, nazionali ed europei; in tale caso e' autorizzata a ricevere dagli organi competenti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la presentazione di istanze che agevolino la concessione di supporti e sovvenzioni a beneficio degli associati. (5)la cooperativa, sempre al fine di conseguire gli scopi sociali, puo' promuovere la costituzione di societa' ed assumere partecipazioni in altre imprese che svolgono attivita' affini con la propria; puo' assumere e concedere fideiussioni e garanzie di ogni tipo non in via prevalente; puo' effettuare operazioni mobiliari, immobiliari (acquisti, cessioni, locazioni e concessioni in uso) e finanziarie (anche a medio e lungo termine) ed attuare qualsiasi operazione che si renda opportuna e/o necessaria in coerenza con le finalita' sociali, nei limiti consentiti dalle leggi. (6)la cooperativa puo' anche effettuare prestazioni di servizi a favore dei soci e di soggetti terzi; puo' stipulare accordi di natura commerciale che risultino strumentali agli scopi suindicati e dotarsi delle strutture manageriali ed organizzative necessarie; puo' operare attraverso la conclusione e la gestione di contratti di fornitura della materia prima, nel quadro dei generali orientamenti dell'economia regionale e nazionale e degli obiettivi della politica agricola europea. (7)la cooperativa svolge, inoltre, funzioni di organizzazione di produttori (o. P. ), ai sensi del d. M. 387 del 3 febbraio 2016 e delle leggi vigenti in materia, perseguendo i seguenti scopi: a) concentrazione dell'offerta ed immissione sul mercato della produzione degli aderenti, assicurando la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; c) garantire il corretto svolgimento della propria attivita' in termini di durata, di efficienza, di fornitura, di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche, nonche' di concentrazione dell'offerta; d) adottare regole e procedure in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; e) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di conferimento del latte; f) assicurare la trasparenza sulla modalita' di adesione e di recesso dalla o. P. (8) la cooperativa nella funzione di o. P. Per la realizzazione di programmi finalizzati alla attuazione degli scopi sopra elencati e di cui al precedente punto 7, costituisce un fondo di esercizio alimentato da contributi dei soci calcolati in base ai quantitativi o al valore del latte effettivamente commercializzato e da finanziamenti pubblici. (9) la cooperativa puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie nonche' tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili al conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di semplice collocamento sul mercato. (10) la cooperativa puo' ricevere dai soci prestiti finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalita' di svolgimento sono definite con apposito regolamento interno approvato nei termini di legge. (11)la cooperativa puo' emettere strumenti finanziari ed altri titoli di debito ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia, il tutto come meglio regolamentato nel titolo iii del presente statuto.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 01.63.00 identifica l'attività: Attività che seguono la raccolta.
Agroalimentare Associazioni Latte Calabresi - Società Cooperativ A Agricola è registrata anche con le denominazioni: "AGROALIMENTARE ASSOCIAZIONI LATTE CALABRESI", "SOCIETA AGROALIMENTARE ASSOCIAZIONI LATTE CALABRESI", "COOPERATIVA AGROALIMENTARE ASSOCIAZIONI LATTE CALABRESI", "SOCIETA COOPERATIVA AGROALIMENTARE ASSOCIAZIONI LATTE CALABRESI" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AGROALIMENTARE ASSOCIAZIONI LATTE CALABRESI".
La categoria dimensionale di Agroalimentare Associazioni Latte Calabresi - Società Cooperativ A Agricola è "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 1.1 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.