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La societa' ha per oggetto:- l' esercizio in via esclusiva delle attivita' professionali di" consulenza del lavoro" di cui alla legge n. 12/ 79 e successive integrazioni e modificazioni; possono formare oggetto dell' attivita' che la societa' si prefigge di svolgere, unicamente le attivita' che si riferiscono all' esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico dei consulenti del lavoro, con esclusione di qualsiasi altra attivita' che, pur occasionalmente svolta, possa determinare una modificazione della natura di societa' tra professionisti assunta dall' ente. La societa', nell' ambito di tale oggetto, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e utili per il raggiungimento dell' oggetto sociale, nonche' svolgere qualsiasi attivita' di servizi ad altre imprese, enti pubblici e privati e ad altri soggetti, assumere e cedere partecipazioni in ed ad altre societa' ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, stipulare contratti di franchising, concedere ipoteche sui beni sociali, prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia reali che personali. Per il raggiungimento degli scopi prefissati la societa' potra' usufruire di contributi, finanziamenti ed agevolazioni finanziarie e fiscali previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie e potra' occuparsi di tutto cio' che possa avere attinenza con l' oggetto sociale. Tali attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l' esercizio ed, in particolare:- del decreto legislativo del primo settembre 1993 n. 385, relativo alle attivita' di natura finanziaria;- dell' art. 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;- del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria e successive modifiche ed integrazioni; nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Ove necessario e richiesto, infatti, la societa' si avvarra' dell' opera di professionisti iscritti negli appositi albi professionali, i quali risponderanno direttamente nei confronti dei terzi per l' opera prestata. La costituenda societa' e' societa' tra professionisti ai sensi dell'art. 10 l. 12 novembre 2011, n. 183, e del d. M. 8 febbraio 2013, n. 34, avente ad oggetto, quali attivita' professionali, quelle sopra descritte nell'ambito della consulenza del lavoro. A tal fine si precisa che le socie signore agrusa antonina e agrusa maria giulia sono iscritte ll'ordine dei consulenti del lavoro del comune di palermo, con decorrenza dal 5 novembre 2024, come espressamente dichiarano. La societa' e' pertanto regolata dalle norme speciali in materia ed, in particolare: - la societa' ha ad oggetto esclusivo l'esercizio delle attivita' professionali descritte nel superiore articolo, potendosi esercitare unicamente attivita' strumentali o complementari all'esercizio della professione o alla fornitura di beni o servizi che facilitino l'esercizio della professione medesima; - e' obbligata, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, lettera c bis), l. 183/2011 a stipulare un'idonea copertura assicurativa, indipendentemente dagli obblighi assicurativi per i singoli professionisti di cui art. 5 del d. P. R. 137/2012, prima di assumere qualsiasi incarico professionale; - i soci devono rispettare le norme deontologiche dell'ordine di appartenenza; - la societa' e' tenuta al rispetto del codice deontologico relativo all'albo a cui risulta iscritta. Il conferimento degli incarichi e' regolato ai sensi degli artt. 4 e 5 d. M. 8 febbraio 2013, n. 34. In particolare: - l'incarico professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; - la designazione del socio professionista e' compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente entro 7 (sette) giorni dal conferimento dell'incarico; - al fine di consentire la scelta, la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento.
Parole chiaveIn base alla codifica ATECO, il codice 69.20.30 rappresenta: Attività dei consulenti del lavoro.
"Agrusa Job Consulting Società Tra Professionisti Di Agrusa Antonina E Agrusa Maria Giulia Società In Nome Collettivo" In Breve Anche "Agrusa Job Consulting Stp Di Agrusa Antonina E Agrusa Maria Giulia & C. Snc" è registrata anche con le denominazioni: "AGRUSA JOB CONSULTING SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI DI AGRUSA ANTONINA E AGRUSA MARIA GIULIA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO SNC", "ANCHE AGRUSA JOB CONSULTING STP DI AGRUSA ANTONINA E AGRUSA MARIA GIULIA C.", "ANCHE AGRUSA JOB CONSULTING STP DI AGRUSA ANTONINA E AGRUSA MARIA GIULIA E C.", "ANCHE AGRUSA JOB CONSULTING STP DI AGRUSA ANTONINA E AGRUSA MARIA GIULIA C. SNC", "ANCHE AGRUSA JOB CONSULTING STP DI AGRUSA ANTONINA E AGRUSA MARIA GIULIA E C. SNC", "ANCHE AGRUSA JOB CONSULTING STP DI AGRUSA ANTONINA E AGRUSA MARIA GIULIA C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO", "ANCHE AGRUSA JOB CONSULTING STP DI AGRUSA ANTONINA E AGRUSA MARIA GIULIA E C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO", "AGRUSA JOB CONSULTING SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI DI AGRUSA ANTONINA E AGRUSA MARIA GIULIA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO" e "AGRUSA JOB CONSULTING SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI DI AGRUSA ANTONINA E AGRUSA MARIA GIULIA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO".