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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata, e si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Pertanto: a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) e' fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa non ha fine di lucro, e' retta da scopo mutualistico e svolge la propria attivita' mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici essa e' obbligata al rispetto del principio di parita' di trattamento. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Saranno redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica fra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La cooperativa, senza finalita' speculative, si propone la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, la realizzazione di una disciplina unitaria della produzione, delle manipolazioni, della trasformazione, della commercializzazione e dei servizi nel settore olivicolo per soddisfare le esigenze di elevazione del progresso tecnico, economico e sociale dei produttori agricoli singoli e associati. La cooperativa, costituendo organizzazione di produttori si prefigge quale scopo principale la concentrazione dell offerta e l immissione sul mercato della produzione degli aderenti. Inoltre la cooperativa ha lo scopo di: 1. Assicurare che la produzione sia pianificata ed adeguata alla domanda, in particolare in termini di quantita' e qualita'; 2. Partecipare alla gestione delle crisi di mercato; 3. Ottimizzare i costi di produzione e la redditivita' dell investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e stabilizzare i prezzi alla produzione; 4. Promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell ambiente; 5. Svolgere ricerche e sviluppare iniziative sui metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitivita' economica e sull andamento del mercato; 6. Promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualita' dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un etichetta di qualita' nazionale; 7. Provvedere alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio, preservare o favorire la biodiversita', nonche' stimolare la circolarita'; 8. Contribuire ad un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; 9. Sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; 10. Gestire i fondi di mutualizzazione; 11. Fornire l assistenza tecnica necessaria all utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi; 12. Assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; 13. Favorire ed adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (ce) n. 178/2002 e alla normativa vigente; 14. Realizzare iniziative relative alla logistica; 15. Adottare tecnologie innovative; 16. Favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali. 17. Fornire ai soci assistenza per l'esercizio di una razionale ed economica attivita' nel settore delle produzioni olivicole, anche mediante l attuazione di servizi comuni; 18. Migliorare le condizioni professionali, economiche, sociali e culturali dei soci e degli operatori del settore olivicolo; 19. Orientare la produzione dei soci nell ottica della domanda dei consumatori, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo; 20. Valorizzare e promuovere la qualita' dei prodotti. Per lo svolgimento della propria attivita' la cooperativa puo': - adottare regolamenti e programmi vincolanti per tutti i soci in materia di programmazione delle produzioni e di commercializzazione; - commercializzare l olio di oliva, le olive e altre produzioni agricole dei soci, secondo modalita' proposte dagli amministratori e in attuazione alle linee guida indicate dall assemblea; - stipulare, anche per conto dei soci, convenzioni, accordi e contratti per la lavorazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni olivicole e per la fornitura di servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali; - svolgere attivita' di assistenza e consulenza organizzative e gestionali in tutti i settori, tra i quali, informatico dell analisi chimica, del sistema qualita', nell interesse delle imprese consorziate e assistendo le stesse nell esercizio delle loro attivita' produttive con l obiettivo del costante miglioramento della qualita' del prodotto e dei servizi; - organizzare ogni opportuna forma di consulenza e di istruzione professionale; - promuovere o partecipare ad iniziative dirette alla riduzione dei costi di produzione; - compiere analisi di mercato in italia e all estero; - acquisire, realizzare e/o gestire, anche per il tramite di propri soci, altri enti e societa' partecipanti o convenzionati, strutture, impianti ed attrezzature agricole ed industriali necessarie per lo svolgimento degli scopi sociali, richiedendo a tal fine ai competenti organi pubblici e privati la erogazione, a titolo esemplificativo e non esaustivi, di contributi, finanziamenti, mutui, leasing e quant altro; - creare, registrare, acquisire, gestire marchi commerciali ed ogni altro segno distintivo; - svolgere attivita' promozionali e pubblicitarie; - realizzare e gestire sistemi di qualita' e di rintracciabilita' per la filiera olivicola; - predisporre e realizzare anche a livello internazionale programmi di educazione alimentare, di promozione dei consumi di olio extra vergine di oliva e di olive da tavola di qualita', di ricerca di mercato, di formazione degli operatori; - organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all attivita' dei soci; - promuovere, coordinare e divulgare studi, ricerche e sperimentazioni concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, dei sistemi di conservazione e confezionamento dei prodotti, il diverso utilizzo e smaltimento dei residui di lavorazioni agricole; - realizzare impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi finalizzati allo svolgimento delle ricerche e studi di cui al punto precedente e alla pratica utilizzazione dei residui; - acquisire, prendere a nolo ed a leasing macchine ed attrezzature per essere impiegate nelle strutture della cooperativa ovvero nelle aziende condotte a qualsiasi titolo dai singoli soci; - organizzare e/o partecipare a congressi, seminari, fiere ed ogni altro tipo di manifestazioni, in italia e all estero, attinente al proprio ambito operativo; - promuovere, istituire, coordinare o gestire in nome e per conto proprio o per conto terzi scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione, sostenendoli anche attraverso iniziative editoriali e pubblicazioni in genere; - agevolare l accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e qualsiasi altra provvidenza per ristrutturare o adeguare gli impianti e le strutture di commercializzazione, nonche' per la vendita e lo stoccaggio delle produzioni. La cooperativa inoltre: - formula proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi per il settore olivicolo; - puo' predisporre e realizzare progetti e programmi operativi annuali o pluriennali, anche sovranazionali, finanziati dai contributi dei soci e di enti pubblici ed organismi di livello regionale, nazionale e comunitario; - puo' svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle organizzazioni di produttori dalla legislazione vigente, sussistendone i requisiti. Inoltre la cooperativa si propone di distribuire fra i soci il ricavato delle vendite dei prodotti, oggetto dell attivita', al netto di tutte le spese ed oneri di gestione, quale corrispettivo dei prodotti agricoli conferiti. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare, in nome e per conto dei propri associati, alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, comunitaria, del settore olivicolo; di assumere dalle autorita' competenti comunitarie, nazionali, regionali e provinciali, l affidamento di compiti e di interventi nella produzione e nel mercato in armonia con le proprie finalita'. La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano, anche aderendo agli organismi periferici provinciali, regionali e nazionali. Previa deliberazione del consiglio di amministrazione, essa puo' aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici. La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potra' compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purche' accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potra' altresi' assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in societa', consorzi ed enti costituiti o costituendi, con esclusione dello scopo di collocamento ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia e comunque con esclusione di tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'. Rimane tassativamente vietata in ogni caso la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Infine la cooperativa, accanto alle attivita' di cui sopra, potra' costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della cooperativa, adottando procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento della stessa. Oltre a quanto sopra la cooperativa dovra' attuare: a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a) cioe' applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall organizzazione di produttori; b) l imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell organizzazione di produttori; c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori; e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non puo' essere inferiore a un anno; f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell organizzazione. L op potra' anche svolgere attivita' di negoziazione ai sensi dell articolo 153, comma 2 bis del reg. Ue n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni ed in tal caso i produttori aderenti possono entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purche' tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell offerta e dell immissione dei prodotti sul mercato da parte dell op; conseguentemente, la concentrazione dell offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualita' ed il volume, siano negoziati e determinati dall op. Come previsto dall allegato iv del dm n. 413214/2023 e successive modifiche ed integrazioni, il valore di produzione commercializzata dall op puo' includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall op per conto degli associati, purche' detto valore non sia superiore al 15% (quindici per cento) del valore di produzione commercializzata dall op. L op costituisce un fondo di esercizio destinato esclusivamente al finanziamento del programma operativo e, nel dotarsi di detto fondo, deve imporre ai propri soci di versare contributi per la sua costituzione e la sua gestione annuale, secondo le modalita' e l importo fissato con delibera della medesima op, purche' tutti i produttori ne possano beneficiare e partecipare democraticamente alle decisioni riguardanti il suo utilizzo ed i contributi da versare al fondo stesso; inoltre, non deve essere pregiudicata la natura collettiva del programma operativo, ossia deve essere coinvolto un numero significativo di produttori olivicoli. L op gestisce il fondo attraverso la costituzione di un conto corrente bancario o postale dedicato solo alle operazioni relative al programma operativo, in modo da consentire agli organi di controllo un agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite (compresi i casi di compensazione finanziaria). Il fondo di esercizio viene alimentato dal contributo finanziario dell op costituito da fondi propri, da quote dei soci produttori versati, anche sotto forma di compensazione se autorizzata dall'op con somme dovute loro dalla stessa op per prodotti conferiti o rimborsi spese; inoltre viene alimentato dall aiuto finanziario dell unione europea, nonche' dall aiuto finanziario nazionale come previsto dall allegato v del dm n. 413214/2023 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina i programmi operativi delle op olivicole.
Parole chiaveIl codice 71.20.22 (ATECO) descrive l'attività come: Attività per la tutela di beni di produzione controllata.
In base alla tassonomia UE, A.i.p.o. O.p. Società Cooperativa Agricola è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.