Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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L'assunzione di incarichi per l'acquisto, la vendita e l'affitto di immobili ed in genere l'attivita' di intermediazione immobiliare, la valutazione di immobili, la prestazione di consulenza e l'attivita' di studio, di marketing e pubblicita' nel settore immobiliare, lo svolgimento anche per conto terzi di pratiche amministrative presso uffici privati e pubblici e cosi' gli uffici del catasto, le conservatorie dei registri immobiliari e le prestazioni di ogni occorrente assistenza, esclusa ogni attivita' di carattere professionale di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e la gestione di immobili di terzi e in particolare di stabili condominiali; la prestazione di servizi di direzione aziendale nel settore organizzativo del lavoro interno, dell'automazione, della selezione del personale, anche direttivo, dell'elaborazione dati e l'organizzazione di corsi di formazione professionale il tutto inerente l'attivita' di intermediazione immobiliare. La societa' potra', inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere qualsiasi operazione finanziaria ed assumere partecipazioni azionarie e quote in altre societa' o enti, anche sotto forma di associazione, costituite o costituende, aventi oggetto analogo od affine e che, comunque, siano ritenute utili allo svolgimento dello scopo e programma sociale. Potra' infine concedere, anche ad istituti bancari, avalli, fideiussioni, pegni, ipoteche, e comunque prestare ogni sorta di garanzie, sia di natura reale che obbligatoria, per obbligazioni proprie o di terzi. La societa' non puo' effettuare la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito tra il pubblico sotto qualsiasi forma e specie e nella sua attivita' dovra' osservare le limitazioni previste dall'art. 18 della legge 7 giugno 1974 n. 216 sue integrazioni e modificazioni, cosi' come sono escluse dall'oggetto sociale le operazioni di cui all'articolo 2 del r. D. Legge 12 marzo 1936 n. 375 e tutte quelle vietate dalla presente e futura legislazione. L'attivita' finanziaria svolta dalla societa' non e' principale ne' prevalente e non e' svolta professionalmente.
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