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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa si propone, senza fini di lucro e con spirito mutualistico, di consentire alla propria base sociale l occupazione permanente in agricoltura, la massima redditivita' del lavoro e la massima produttivita' della terra. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all atto dell ammissione o successivamente, ed in relazione alla attivita' lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e ai sensi dell'articolo 2521 comma 5 del codice civile. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano, aderendo ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e delle attivita' connesse, compresa l'attivita' agrituristica, la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco e dall'allevamento, ai sensi dell art. 2135 c. C. . La societa' potra' inoltre produrre e vendere energia elettrica e calorica ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 2135 c. C. , nonche' carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti dal fondo e prodotti chimici, biomasse, derivanti da prodotti agricoli. La societa', in via non prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto, e quindi in via meramente occasionale, potra' compiere le operazioni immobiliari, prestare fideiussioni o altre garanzie e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta da e nei confronti del pubblico, compiere le operazioni finanziarie e mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie, utili od opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'oggetto sociale primario suindicato. Le sopra specificate attivita' della societa' possono essere esercitate solo se conformate a pieno titolo alla previsione testuale dell'art. 2135 c. C. . E' inibito l'esercizio di attivita' non agricole, nonche' qualsiasi altra attivita' che sia in contrasto con le disposizioni di cui al d. Lgs. 99/04 e, comunque, sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari (d. Lgs. N. 385/1993), alle societa' di intermediazione mobiliare (d. Lgs. N. 58/1998), le attivita' professionali protette e, comunque, tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'. In funzione dell attuazione dell oggetto sociale e nei limiti sopra previsti la societa' potra': a) acquistare o assumere in affitto o in altre forme, terreni per coltivarli a conduzione unita, oppure anche a conduzione divisa ma con unita' di direttive. In quest ultimo caso la cooperativa potra' acquistare o assumere a nome proprio il terreno assegnandolo successivamente ai propri soci; b) gestire per conto terzi o realizzare in proprio vivai per la produzione di piante nonche' a svolgere le attivita' agro turistiche previste dalla legge numero 730/85 e dalle leggi regionali che disciplinano l attivita' agro turistica a le attivita' complementari; c) gestire direttamente o partecipare in impresa per la gestione di imprese agro-faunistico venatorie e di allevamento di selvaggina in genere, nonche' a concedere in uso a terzi terreni per attivita' venatorie e/o cinofile; d) acquistare o noleggiare e gestire le macchine agricole per l esercizio di tutte le lavorazioni previste in agricoltura sia in c/proprio che in c/terzi mediante la gestione diretta o in forma associate con altre cooperative o produttori agricoli; e) gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, curandone la conservazione, provvedere alla loro lavorazione, manipolazione, trasformazione, e vendita direttamente anche mediante la gestione di negozi o spacci o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi od associazioni di produttori che si pongono come obbiettivo immediato o futuro il potenziamento del potere contrattuale dei prodotti agricoli, l eliminazione delle reti di intermediazione, la gestione diretta sul mercato; f) gestire direttamente o in altre forme allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali. La cooperativa tende alla formazione e al consolidamento di forme associative da realizzare assieme a consorelle cooperative agricole ed anche con coltivatori diretti, mezzadri e coloni; g) promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della terra e degli allevamenti valendosi di tecnici esperti del settore a cui affidare la direzione tecnica dell azienda, anche in forme associate con altre cooperative o produttori agricoli, nonche' la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fabbricati rurali; h) realizzare e gestire, direttamente e/o in collaborazione con terzi, impianti di produzione di energia elettrica e/o calore derivanti da fonti alternative e/o rinnovabili da destinarsi all autoconsumo e/o alla vendita a terzi. Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la societa' potra' inoltre collaborare in qualsiasi forma con altre imprese e/o enti pubblici e/o privati per lo scambio di servizi, ferme restando le eventuali autorizzazioni di legge. Inoltre, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, e comunque in via non prevalente, la societa' potra': 1) a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societa', imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; 2) prestare servizi inerenti allo scopo sociale a societa' in materia di ricerca e sperimentazione; 3) compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fideiussioni o altre garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, persone fisiche e anche di societa', qualunque ne sia l'oggetto. Le sopra specificate attivita' della societa' possono essere esercitate solo se conformate a pieno titolo alla previsione testuale dell'articolo 2135 c. C. E dal d. L. 99/2004. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' ricevere servizi da societa' consociate in materia di ricerca e sperimentazione. Sono tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge 216/76 e successive modifiche nonche' le operazioni di cui alle leggi 1/91, 197/91 e di cui al d. Lgs. 385/93 e successive modifiche. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. Per il concreto funzionamento della cooperativa il c. D. A. Predisporra' regolamenti interni da sottoporre all approvazione dell assemblea dei soci. In particolare i rapporti tra le societa' ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell attivita' mutualistica tra la societa' stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall assemblea con maggioranze qualificate cosi' come indicate all articolo 29 del presente statuto.
Parole chiaveIl campo di attività di A.l.a.c. - Associazione Lavoratori Agricoli Cesenati Società Agricola Cooperativa In Sigla A.l.a.c. Società Agricola Cooperativa rientra nel macrosettore Agricoltura, area Produzione di cereali. Il codice ATECO 01.50.00 corrisponde all'attività: Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista.
A.l.a.c. - Associazione Lavoratori Agricoli Cesenati Società Agricola Cooperativa In Sigla A.l.a.c. Società Agricola Cooperativa figura anche con le denominazioni: "A.L.A.C. - ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI SOCIETA' AGRICOLA", "A.L.A.C.", "SOCIETA A.L.A.C.", "COOPERATIVA A.L.A.C.", "A.L.A.C. SOCIETA' AGRICOLA", "SOCIETA COOPERATIVA A.L.A.C.", "SOCIETA A.L.A.C. SOCIETA' AGRICOLA", "COOPERATIVA A.L.A.C. SOCIETA' AGRICOLA", "ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI", "SOCIETA COOPERATIVA A.L.A.C. SOCIETA' AGRICOLA", "SOCIETA ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI", "COOPERATIVA ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI", "ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI SOCIETA' AGRICOLA", "SOCIETA COOPERATIVA ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI", "SOCIETA ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI SOCIETA' AGRICOLA", "COOPERATIVA ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI SOCIETA' AGRICOLA", "SOCIETA A.L.A.C. - ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI SOCIETA' AGRICOLA", "SOCIETA COOPERATIVA ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI SOCIETA' AGRICOLA", "COOPERATIVA A.L.A.C. - ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI SOCIETA' AGRICOLA" e "SOCIETA COOPERATIVA A.L.A.C. - ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI SOCIETA' AGRICOLA".
La categoria dimensionale di A.l.a.c. - Associazione Lavoratori Agricoli Cesenati Società Agricola Cooperativa In Sigla A.l.a.c. Società Agricola Cooperativa è "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 16.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.