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Scopo mutualistico la cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualita', la solidarieta' sociale, la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche, un'equa distribuzione dei beni, il lavoro inteso non come strumento, ma come reciproca collaborazione in base alle capacita' di ciascuno, e la priorita' dell'uomo sul denaro. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa, inoltre, ha per scopo il fornire ai soci, alle migliori condizioni possibili, beni e servizi nell'ambito del sistema di welfare e in particolare nel settore dei servizi alla persona. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Oggetto sociale considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2 comma 1, della legge regionale 17 luglio 2014 n. 12. La cooperativa inoltre ha come oggetto sociale le attivita' di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto, concessione, accreditamento e/o in convenzione, le seguenti attivita' e/o servizi: - realizzare, nel territorio comunale di albinea (re), strutture e servizi di carattere socio-assistenziale per soggetti fragili, anziani, persone in condizioni di disabilita' o di parziale o totale non autosufficienza; - realizzare e promuovere attivita' di educazione alla salute e a corretti stili di vita anche nell'ambito della prevenzione di malattie e patologie legate al processo d'invecchimento; - assicurare la gestione delle predette strutture socio-assistenziali direttamente o mediante la collaborazione o l'affidamento a qualificati organismi terzi; - realizzare interventi e prestazione sanitarie; - ricercare, promuovere e sviluppare integrazioni progettuali ed operative e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, del settore "no profit", della cooperazione e dell'imprenditoria sociale, privata e pubblica. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme la cooperativa potra' svolgere qualunque attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre (con espressa esclusione di ogni operazione svolta "da e nei confronti del pubblico") potra' porre in essere anche le operazioni finanziarie e mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse opportune o necessarie al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'oggetto sociale primario suindicato. Potra', allo scopo di stabile investimento, ma non come attivita' prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese o societa' od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente e sempre che, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti, di fatto, modificato l'oggetto sociale sopra esposto. Il tutto nei limiti di legge e sulla base delle autorizzazioni previste dalle vigenti norme in materia. Tutte tali attivita' devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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