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La cooperativa, senza finalita' di lucro, si propone in conformita' a quanto disposto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La cooperativa si propone altresi' di ottenere mediante l'autogestione dell'attivita' di impresa che ne costituisce l'oggetto continuita' di occupazione lavorativa per i propri soci alle migliori condizioni economiche, professionali, sociali, facilitando l'accesso dei lavoratori a commesse ed appalti e riducendo cosi' il livello di disoccupazione nel settore. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche, ed in rapporto ad essi agisce. Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la societa' puo' operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci. Le regole di svolgimento dell'attivita' mutualistica ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti fra la societa' ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verra' approvato dall'assemblea della societa' ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 u. C. C. C. E che comunque non costituira' parte integrante dello statuto della societa'. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la societa' e' e sara' obbligata al rispetto del principio della parita' di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facolta', nei limiti della compatibilita' con il regolamento da predisporsi come sopra indicato, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. La cooperativa puo' svolgere la sua attivita' verso i terzi; le condizioni dei rapporti con i terzi verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della cooperativa. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, si propone in particolare: a) attivita' ludico-educative, di cura ed di assistenza presso le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado cosi' come presso centri di aggregazione ed incontro, centri educativi e comunita' sia pubbliche che private b) attivita' di laboratorio creativo, , espressivo, didattico, culturale c) attivita' di promozione ludico sportiva e danza anche mediante organizzazione di eventi, soggiorni di vacanza, scambi internazionali per giovani d) promozione del turismo sociale, di soggiorni gestiti per minori, famiglie, soggetti non autosufficienti o comunque in condizione di fragilita' sociale e) servizio educativi e/o assistenziali domiciliari f) attivita' volte reinserimento sociale e lavorativo mediante attivita' di formazione, orientamento, sostegno e tutoraggio g) gestione di appartamenti protetti, ostelli o comunque strutture dedicate a progetti di housing sociale rivolti a nuclei famigliari e/o soggetti in situazione di fragilita' sociale o bisogno h) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attivita' finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attivita' di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli enti locali i) servizi di trasporto e/o accompagnamento, anche su mezzi pubblici, rivolti a minori ovvero a soggetti in difficolta' j) l'organizzazione di attivita' di assistenza educativa, terapeutica, infermieristica e sanitaria a carattere residenziale, ovvero semi-residenziale, realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati, comunita', e case famiglia k) l'organizzazione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonche' servizi integrati per residenze protette; l) l'organizzazione di servizi e centri di riabilitazione m) attivita' socio assistenziale cosi' come dettate dalla legge regionale piemonte nr. 62/95 e successive modifiche n) promuovere la sensibilizzazione e propaganda degli scopi sociali e delle proprie attivita' operative le attivita' della cooperativa potranno essere rivolti a minori, giovani, nuclei famigliari ed adulti in genere. Inoltre sara' data primaria importanza ai soggetti in difficolta', in condizione di disagio psico-fisico o fragilita' sociale. La cooperativa potra' inoltre: o) usufruire di tutti i mezzi previsti dalle norme dell'unione europea, dello stato, delle regioni, degli organi locali territoriali e di ogni ente predisposti per la promozioni di tali finalita' p) potra' stipulare convenzioni con gli enti territoriali al fine di gestire, in collaborazione con questi, servizi socio-assistenziali di pubblica utilita' anche con l'impiego di soci volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente q) operare in unione e comunione di intenti con associazioni ed organizzazioni che proseguono gli stessi fini statutari, attraverso forme di convivenza comunitaria di collaborazione, associando le proprie esperienze r) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, non che adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali s) istituire una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, nonche' fra l'altro e solo per indicazioni esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, in via non prevalente, in imprese che svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi; 2) stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di servizi educativi, culturali, ricreativi ed assistenziali; 3) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; acquistare ed alienare aziende e rami aziendali, beni immobili, mobili registrati e diritti reali immobiliari; 4) concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le societa' preposte e fidi bancari ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci; 5) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilita' al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie. 6) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 7) essa potra' inoltre presentare garanzie a favore di terzi per fideiussioni bancarie su decisione dell'organo amministrativo. A tal fine la cooperativa richiedera' tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, cosi' come si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attivita' che ne forma l'oggetto. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17. 2. 1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del d. P. R. 29. 9. 1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal r. D. L. 12. 3. 1936 n. 375, dalle leggi 7. 6. 1974 n. 216 e 23. 3. 1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui alla d. L. 3. 5. 1991 n. 143. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
Parole chiaveAlea Società Cooperativa Sociale opera prevalentemente nel macrosettore Servizi alle famiglie, con specializzazione in Servizi sanitari. Il settore di attività (codice ATECO 88.91.00) è: Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili.
L'azienda Alea Società Cooperativa Sociale utilizza anche i nomi: "ALEA", "SOCIETA ALEA", "COOPERATIVA ALEA", "SOCIETA COOPERATIVA ALEA" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALEA".
Alea Società Cooperativa Sociale rientra nella classificazione "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.