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La societa' ha per oggetto esclusivo: - l'esercizio della professione di consulente del lavoro. La societa' pertanto potra' esercitare tutte le attivita' che sono proprie di tale professione, o che lo diventeranno in futuro, e cosi' oggi, in via puramente esemplificativa e non tassativa, quelle di cui l'art. 2, commi 1, 2 e 3, della l. 11 gennaio 1979, n. 12 ("norme per l'orientamento della professione di consulente del lavoro") e successive modifiche e integrazioni, vale a dire: tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente, per conto di qualsiasi datore di lavoro; l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa nonche', su delega e in rappresentanza degli interessati, lo svolgimento di ogni altra funzione che sia ad essa affine, connessa e conseguente. La societa' potra' anche svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale, nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio. L'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' tra professionisti e' eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista e' compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. L'attivita' professionale della societa' dovra' essere eseguita unicamente da soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi effettuati. La societa', in via non prevalente ed in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto e quindi in via meramente occasionale, potra' compiere le operazioni commerciali, immobiliari ed inoltre - con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico" - le operazioni finanziarie e mobiliari necessarie, utili od opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'oggetto sociale suindicato. La societa', entro i limiti sopra enunciati, e quindi in funzione del conseguimento del proprio oggetto sociale principale e con esclusione delle operazioni "nei confronti del pubblico", potra' in particolare: - compiere operazioni di finanziamento dal lato passivo, anche mediante stipulazione di contratti di mutuo con concessione di garanzie reali su beni immobili di proprieta' sociale; - aprire rapporti bancari in genere e di conto corrente in particolare; - prestare garanzie fidejussorie con limiti massimi di garanzia prestabiliti, avalli e garanzie in genere, anche reali, a favore di chiunque, sia nell'interesse della societa' che di terzi; - assumere, allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il pubblico, in via diretta ed indiretta, interessenze e/o quote di partecipazione, in altre societa' italiane od estere, costituite o costituende, aventi scopi affini o analoghi al proprio, sempreche', per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti - di fatto - modificato l'oggetto sociale sopraesposto. La costituenda societa' e' societa' tra professionisti ai sensi dell'art. 10 l. N. 183/2011 e del d. M. 8 febbraio 2013 n. 34, avente ad oggetto, quale attivita' professionale, quella di consulente del lavoro. La societa' e' pertanto regolata dalle norme speciali in materia, ed in particolare: - la societa' ha ad oggetto esclusivo l'esercizio dell'attivita' professionale nel campo della consulenza del lavoro, potendosi esercitare unicamente attivita' strumentali o complementari all'esercizio della detta professione o alla fornitura di beni o servizi che facilitino l'esercizio della professione medesima; - e' obbligata, ai sensi dell art. 10, quarto comma, lettera c bis), legge n. 183/2011, a stipulare un idonea copertura assicurativa, indipendentemente dagli eventuali obblighi assicurativi per i singoli professionisti di cui all'art. 5 del d. P. R. 137/2012, prima di assumere qualsiasi incarico professionale; - i soci devono rispettare le norme deontologiche dell ordine di appartenenza; - la societa' e' tenuta al rispetto del codice deontologico relativo all albo a cui risulta iscritta. Il conferimento degli incarichi e' regolato ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. M. 8 febbraio 2013 n. 34. In particolare: - l'incarico professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; - la designazione del socio professionista e' compiuta dall utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all utente entro 7 (sette) giorni dal conferimento dell incarico; - al fine di consentire la scelta, la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco degli eventuali soci con finalita' d investimento.
Parole chiaveAlfa Consulting S.n.c. Di Gonelli Sara E C. Società Tra Professionisti opera prevalentemente nel macrosettore Servizi alle imprese, con specializzazione in Attivita' legali, contabilita' e revisione bilanci. In base alla codifica ATECO, il codice 69.20.30 rappresenta: Attività dei consulenti del lavoro.
Alfa Consulting S.n.c. Di Gonelli Sara E C. Società Tra Professionisti opera anche con i nomi: "ALFA CONSULTING SNC", "ALFA CONSULTING", "ALFA CONSULTING SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO", "ALFA CONSULTING DI GONELLI SARA E C. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI", "ALFA CONSULTING DI GONELLI SARA E C. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SNC" e "ALFA CONSULTING DI GONELLI SARA E C. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO".
Alfa Consulting S.n.c. Di Gonelli Sara E C. Società Tra Professionisti rientra nella classificazione "microimpresa" (meno di 10 dipendenti).