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La societa' ha per oggetto: - l'attivita' di assunzione di partecipazioni in italia e/o all'estero in altre societa' ed imprese; - l'attivita' di consulenza aziendale anche a favore di societa' non controllate, collegate o partecipate e la fornitura di servizi e prodotti di ogni genere per la gestione, lo sviluppo e il controllo della gestione aziendale; - le attivita' di consulenza connesse e/o utili alla direzione aziendale e alle attivita' di coordinamento amministrativo, tecnico, commerciale e finanziario di societa' o enti, nei limiti di legge ed esclusa ogni attivita' riservata alle professioni protette in quanto il loro esercizio e' subordinato all'iscrizione in apposito albo o elenco tenuto dal rispettivo ordine professionale; - la ricerca, lo sviluppo e il coordinamento di servizi tecnici, amministrativi, commerciali, industriali e di controllo della gestione, finalizzati allo sviluppo e alla gestione di iniziative imprenditoriali in italia e all'estero, compresa la preparazione, lo studio e l'implementazione di piani industriali. La societa' potra' anche costituirsi in associazione di imprese, assumere o affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi, purche' questo risulti conforme ed in linea a quanto disposto dall'oggetto sociale in merito all'acquisizione di partecipazioni in altre societa' o enti. Essa potra' compiere, purche' con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potra', infine, assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare fideiussioni e garanzie, anche reali, a favore di terzi, purche' tali operazioni non costituiscano attivita' finanziaria e quindi nei limiti della normativa tempo per tempo vigente, in particolare il rilascio di garanzie di cui all'art. 2 comma 1 lettera f) del d. M. 2 aprile 2015 n. 53 e' consentito quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante.
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