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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, la trasformazione dei prodotti agricoli conferiti e di ricercare la loro collocazione piu' conveniente sul mercato, per conto dei soci conferenti. La cooperativa si prefigge d'intraprendere a favore dei soci tutte le iniziative che possano utilmente contribuire all'incremento qualitativo e quantitativo dell'allevamento di animali (pollame, suini, bovini, equini, ovini ed altri) ed all'efficace valorizzazione degli animali stessi e dei prodotti derivati dai medesimi. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. In altre parole la cooperativa intende esercitare l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 c. C. , osservare i dettami del d. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, avente per oggetto l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, potenziare e valorizzare la zootecnia nel quadro della politica agricola, alimentare e ambientale nazionale nel rispetto, altresi', degli orientamenti e degli obiettivi della politica agricola dell'unione europea. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane per il tramite della confcooperative unione provinciale di teramo. Con delibera dell'organo amministrativo la cooperativa potra' associarsi ad organismi economico - cooperativi anche agricoli, nonche' con enti locali, provinciali, nazionali ed esteri, che si propongono la difesa, la valorizzazione del prodotto e l'incremento ed il perfezionamento della zootecnia nell'interesse comune dei soci, quando cio' sia ritenuto utile dall'organo amministrativo per la gestione ed il raggiungimento dello scopo mutualistico. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 c. C. Ed in particolare: a) disporre la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, selezione, controllo, condizionamento, distribuzione, promozione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti zootecnici provenienti prevalentemente dalla conduzione di allevamenti propri e dei soci; b) condurre allevamenti zootecnici per conto proprio; c) provvedere alla collocazione sul mercato dei prodotti, sottoprodotti e dei loro derivati o alla gestione dei rifiuti ottenuti dalla lavorazione, sia propri sia conferiti dai soci, con la facolta' per l'organo amministrativo di aprire spacci, negozi, punti vendita sia in italia sia all'estero; d) affidare a terzi di provata serieta' e competenza ed in possesso di adeguata attrezzatura, il compito di ritirare, lavorare, conservare e vendere alle migliori condizioni i prodotti propri o conferiti dai soci; e) disciplinare la produzione dei soci allo scopo di ottenere varieta' e qualita' piu' gradite e piu' facilmente collocabili nei mercati interni ed esteri; f) favorire i nuovi criteri di allevamento mediante impianti propri di paragone e sperimentazione; g) provvedere nell'interesse dei soci e ai fini del conseguimento degli scopi sociali, all'impianto ed all'esercizio di magazzini frigoriferi, stoccaggi, depositi, incubatoi, mangimifici, mulini, macelli, depositi di medicinali ed integratori, stabilimenti per il compimento di lavorazioni agro-industriali ed agricole, nonche' la trasformazione e la riutilizzazione degli scarti di macellazione; h) promuovere ed attuare iniziative rivolte ad elevare il livello tecnico degli allevatori associati ed a formare maestranze sempre piu' specializzate in materia di allevamenti; i) aiutare e stimolare i soci all'ammodernamento dei loro allevamenti ed eventualmente alla costruzione di nuovi, sia con consigli, anticipazioni, finanziamenti a medio e lungo termine e sia con l'assistenza, nel disbrigo delle pratiche atte ad ottenere i contributi previsti dalle leggi vigenti e future in materia agricola e zootecnica. La cooperativa, nei settori per i quali e' riconosciuta organizzazione di produttori, potenziera' l'obiettivo di: i) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti anche tramite la commercializzazione diretta; iii)garantire che il valore della produzione commercializzata proveniente dal conferimento dei soci sia superiore al 50% della produzione commercializzata complessivamente dalla o. P. Per il settore, prodotto e/o gruppo di prodotti oggetto di riconoscimento e comunque non inferiore a quanto stabilita' dai regolamenti interni di conferimento; iv) ottimizzare i costi di produzione e la redditivita' degli investimenti in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; v) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitivita' economica e sull'andamento di mercato; vi) promuove e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; vii) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualita' dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualita' nazionale; viii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversita'; ix)contribuire ad un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; x)sviluppare iniziative nel settore della promozione e commercializzazione; xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi; xii) offrire sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attivita', sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche nonche' di concentrazione dell'offerta; xiii) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; xiv) adottare per conto dei soci processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al reg. Ce. 178/2002. In generale la cooperativa potra', nel campo agricolo e zootecnico, assistere i soci in tutto cio' che puo' concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via prevalente agli stessi di beni e servizi. La cooperativa, in misura non prevalente, potra' altresi' esercitare l'attivita' agro-energetica derivante da residui della lavorazione e trasformazione di prodotti e sottoprodotti agricoli e zootecnici; potra' inoltre produrre e vendere energia elettrica e calorica ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, carburanti ottenuti da produzioni vegetali e prodotti chimici, biomasse, derivanti da prodotti agricoli propri e dei soci. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31-01-1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e quindi in via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la societa' potra' contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, societa' o privati, concedendo garanzie sia personali che reali. La societa' potra', inoltre, sempre in misura non prevalente ed ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rilasciare garanzie reali e personali sia a favore di societa' controllate, controllanti e collegate, sia a favore di terzi, precisandosi che tale attivita' non potra' essere svolta nei confronti del pubblico.
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