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(scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata, ed in particolare intende perseguire, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualita' il fine di ottenere tramite la coltivazione del fondo, l'allevamento del bestiame e le attivita' agricole di cui all'oggetto sociale, con la gestione in forma associata e con la prestazione della attivita' lavorativa dei soci-lavoratori, continuita' di occupazione, le migliori condizioni economiche sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci lavoratori. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita': a) condurre in forma collettiva l'azienda sociale organizzata con i piu' moderni criteri per la coltivazione dei terreni, per l'allevamento razionale di bestiame da carne e da latte, ecc. , allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni economiche dei soci e delle loro famiglie e contribuire al progresso tecnico e sociale delle aziende. B) conferire i prodotti agricoli ed i sottoprodotti ricavati dalla conduzione dei terreni presso gli enti e le cooperative a cui la societa' ha aderito a mente del precedente art. 3, ovvero in caso contrario vendere i prodotti ed i sottoprodotti stessi a chi offrira' il miglior prezzo e la piu' valida garanzia. Il conferimento o la vendita dei prodotti agricoli potranno avvenire allo stato naturale, ovvero dopo la loro trasformazione, conservazione e manipolazione, sino a realizzare il principio "dalla produzione al consumo" sempre pero' entro il ciclo agrario secondo la tecnica che lo governa; c) ripartire fra i soci in rapporto al lavoro prestato a favore della societa' e ai terreni messi e disposizione per la utilizzazione agricola, in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento interno, il ricavato dei conferimenti e delle vendite dell'esercizio al netto delle spese e degli oneri di gestione, della quota annua necessaria all'ammortamento delle spese e passivita' di impianto e per la formazione della riserva ordinaria; d) acquistare, prendere in affitto e condurre direttamente terreni agricoli per una piu' economica ed efficiente gestione; e) effettuare nei terreni di cui al godimento tutti quegli interventi trasformatori e realizzare tutte quelle infrastrutture necessarie ai fini del conseguimento degli scopi sociali; f) acquistare costruire sedi e stabilimenti sociali per la trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli (stalle sociali, porcilaie, caseifici, macello sociale, spaccio sociale) e dotarli della reletiva attrezzatura, acquistare terreni per condurli direttamente, usufruendo di tutte le disposizioni di legge vigenti e future, in favore dell'agricoltura per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti agevolati di qualsiasi genere; g) assistere i soci in tutto cio' che puo' giovare all'esercizio dell'agricoltura ed alle trasformazioni colturali e di una formazione civile e culturale delle loro famiglie; h) assistere i soci malati, inabili, e anziani in concordanza con i principi della mutua assistenza; i) collaborare alla educazione ed alla formazione civile e culturale dei figli dei soci; l) impegnarsi al sostegno di tutti i soci della cooperativa. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C.
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