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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa ha per specifico scopo il miglioramento, la tutela, la valorizzazione quali-quantitativa della produzione agricola dei propri soci e del proprio territorio, nel quadro degli orientamenti dell economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola della unione europea, finalizzati alla generazione di un offerta di prodotto qualitativamente superiore ed in quantita' tali da accrescere il potere contrattuale e la possibilita' di spuntare prezzi superiori a quelli medi di mercato; la cooperativa si propone inoltre di realizzare il coordinamento tecnico - economico - commerciale fra tutti i soci per il potenziamento delle produzioni, delle vendite e degli scambi, che si compendia, tra l altro, della creazione di un organizzazione commerciale comune finalizzata ad accrescere la visibilita' e competitivita' delle produzioni dei soci sul mercato, oltre al conseguimento di significative economie di scala, nell approvvigionamento di beni e servizi, in favore dei soci; il tutto diretto al raggiungimento del fine mutualistico, rappresentato dal riconoscimento del maggior valore al prodotto conferito e dalla provvista di beni e/o servizi di qualita' a condizioni competitive. La cooperativa, compatibilmente con il proprio scopo mutualistico ed al fine di rafforzare la propria concorrenzialita' nel mercato di riferimento, anche attraverso il completamento della gamma dei prodotti offerti e la saturazione del proprio potenziale produttivo, potra' operare, in ambedue i predetti ambiti, anche con terzi. Obiettivo dell attivita' mutualistica con i soci e' pertanto da un lato il ritiro della maggior quantita' di prodotto al miglior prezzo possibile e dall altro l abbattimento dei costi di produzione e di erogazione dei servizi ai soci medesimi. Considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi come definita all' articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1) l'affitto o l'acquisizione attraverso altra forma legalmente riconosciuta dei pascoli montani da privato e/o da ente pubblico; 2) l esercizio delle alpi pascolive in conto sociale, la loro utilizzazione tramite la monticazione del bestiame dei soci allevatori, nonche' il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli oggetto di pastura della mandria sociale; 3) la raccolta, la lavorazione razionale e l alienazione del latte e dei prodotti derivati durante l alpeggio; 4) la raccolta, la lavorazione razionale e l alienazione del latte e/o dei prodotti derivati anche durante il periodo di non monticazione; 5) l allevamento in comune del bestiame, l utilizzazione e la commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti ottenuti; 6) l acquisto e l utilizzo in forma comunitaria di macchine, attrezzature e di mezzi tecnici necessari al razionale esercizio dell agricoltura; 7) di promuovere l autofinanziamento fra i soci stimolandone lo spirito di previdenza e risparmio e raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto sociale. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e/o affine agli scopi sopra elencati e potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.
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