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- (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche verso i terzi ed anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. - (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto la: - produzione e l'allestimento di scenografie televisive e teatrali, per spettacoli di ogni genere e tipo; - produzione e l'allestimento di stands per fiere, congressi, mostre, convegni ed altri eventi in genere; - gestione, realizzazione ed organizzazione di eventi cinematografici, musicali, teatrali, sportivi, radiotelevisivi e dello spettacolo in genere; - realizzazione ed montaggio di mobili ed arredi, d'interni ed esterni; - realizzazioni in carpenteria metallica, motorizzazioni e movimentazioni di scena, con utilizzazione di ferro, alluminio e plastica; - lavori di falegnameria e di carpenteria in legno; - montaggio palchi e strutture modulari; - manutenzione negozi e ristrutturazioni d'interni. La societa' potra', inoltre, compiere qualsiasi altra operazione, mobiliare o immobiliare, necessaria ed utile per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa la contrazione di mutui passivi con concessione di garanzie ipotecarie; la societa' avra' inoltre la facolta' di partecipare, assumendo interessenze e compartecipazioni, anche azionarie , purche' non in via prevalente rispetto alle altre attivita' e non nei confronti del pubblico, in imprese commerciali, industriali, finanziarie e societa' di ogni tipo, attivita' tutte che abbiano comunque oggetto analogo o affine al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, il tutto con il rispetto, nell'ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore, delle norme di cui alla legge 197 del 1991, per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati (art. 1) e con esclusione del collocamento. La societa', sempre per il raggiungimento degli scopi sociali, potra' rilasciare fidejussioni e garanzie reali, ad istituti di credito o a terzi, sempre in via non prevalente, rispetto alle altre attivita' e non nei confronti del pubblico. La societa' ha altresi' per oggetto: l'esercizio di ogni altra attivita' ed il compimento di ogni altra operazione necessaria, opportuna ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, e potra' inoltre assumere interessenze e partecipazioni in societa' o ditte aventi scopi analoghi e affini con esclusione al fine di collocamento; potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma) mobiliari che immobiliari, necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' potra' altresi' prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi, enti, persone fisiche e giuridiche e banche sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale. Le anzidette attivita' di partecipazione in altre societa' e di garanzia e finanziarie, dovranno essere propedeutiche al raggiungimento dello scopo sociale, dovranno essere esercitate in misura non prevalente rispetto a quelle ordinarie e non dovranno in alcun modo riferirsi alle attivita' regolate dalla legge 197/91, nonche' da tutte le altre norme che regolano l'attivita' finanziarie in genere. Al fine di diffondere e migliorare la formazione professionale e contribuire all'incremento del livello occupazionale locale, la cooperativa potra' organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione teorica e pratica nelle materie ed attivita' afferenti l'oggetto sociale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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