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La societa' ha per oggetto l'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128 quater, comma 6, del d. Lgs. N. 385 del giorno 1 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni (testo unico bancario, di seguito "t. U. B. ") e, nello specifico, la promozione e la conclusione di contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo v del t. U. B. , istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o poste italiane, il tutto previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizione nella sezione speciale dell'elenco tenuto dall'organismo previsto dall'articolo 128 undecies del t. U. B. , al ricorrere delle condizioni e dei requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal ministro dell'economia e delle finanze, sentita la banca d'italia. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 n. 256 (pubblicato in gazzetta ufficiale serie generale n. 35 del giorno 11 febbraio 2013), la societa' potra' svolgere la propria attivita' anche su mandato di piu' intermediari ma le sara' tassativamente preclusa ogni forma di operativita' nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali ricevera' mandato. La societa' potra' inoltre: - ai sensi dell'art. 128 quater del t. U. B. , svolgere attivita' di marketing nelle sue diverse specifiche, quali in via esemplificativa, il telemarketing, la corrispondenza telematica, la costituzione e la gestione di call center, di promozione dell'immagine e del contatto con i clienti, a condizione che per detta attivita' sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile della stessa rispetto all'operativita' nel settore dei pagamenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012 n. 256 e comunque in piena osservanza della normativa anche regolamentare vigente; - compiere ogni operazione mobiliare od immobiliare, commerciale o finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria in via meramente strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le prestazioni di garanzia sotto qualsiasi forma anche per impegni di terzi non soci, nonche' assumere e concedere partecipazioni ed interessenze in e ad altre societa', associazioni anche temporanee di impresa, consorzi ed altri enti, costituiti o costituendi, italiani od esteri, aventi oggetto affine o complementare, oltre che sottoscrivere contratti di rete, fermo restando che qualsiasi tipo di attivita' finanziaria esercitata, di cui al comma primo dell'art. 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, non dovra' costituire attivita' prevalente, ne' esercizio della medesima nei confronti del pubblico, secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo e che, in ogni caso, quanto sopra dovra' svolgersi nei limiti inderogabili e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, anche con riferimento ad eventuali permessi, autorizzazioni e licenze, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a registri, collegi, ordini od albi professionali. Pertanto, resta tassativamente escluso lo svolgimento di attivita' intellettuali legalmente protette, di attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del t. U. B. E di attivita' riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998.
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