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I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavo ro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rap porto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato. La societa' puo' avvalersi della collaborazione di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle as sociazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei rego lamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualita' senza scopo di lu cro. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una associazione nazionale di categoria su de libera dell' organo amministrativo. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall' organo amministrativo o dall' assemblea ordinaria dei soci. I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione del l'impresa; b) partecipano alla elabora zione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernen ti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contri buiscono al la formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai ri sultati eco nomici ed alle decisioni sulla loro de stinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professio nali anche in relazione al ti po e allo sta to dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle presta zioni di lavoro disponibili per la cooperati va stessa. Il socio lavoratore sta bilisce con la propria adesione o successivamente all'instaura zione del rapporto associativo un ulteriore e di stinto rapporto di lavoro, in forma su bordinata o autonoma o in qualsiasi altra for ma, con cui contribui sce co munque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relati vi effetti di natura fiscale e pre videnziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettiva mente previsti dalla legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si ap plica in ogni caso la l. 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa proponendosi lo svolgimento delle seguenti attivita' in regime di mutualita' prevalente e quindi valendosi prevalentemente dell'attivita' lavorativa dei soci ha per oggetto: la consulenza in materia fiscale, tributaria, societaria, finanziaria, previdenziale, contabile e generica a soggetti che esercitano sotto qualsiasi forma giuridica un'attivita' economica e a soggetti privati che necessitano assistenza nelle suddette materie, attraverso l'acquisizione, l'analisi, l'elaborazione e la verifica dei dati forniti dagli stessi. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elen cate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mo biliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche': 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali che svolgano attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, partecipazioni stretta mente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassati va esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento. 2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei li miti previsti dalle leggi vigenti; 3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. La societa' non potra' esercitare attivita' finanziaria nei confronti del pubblico. Tutte le suddette attivita', fermo restando lo scopo di mutualita' prevalente sopra precisato, possono essere svolte sia in favore dei soci che nei confronti dei terzi"
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