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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/ 1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, perseguendo gli scopi previsti al comma 1 del citato art. 1: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno responsabile, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa si ispira ad una visione dell'uomo che si rifa' ai principi della chiesa cattolica. La cooperativa, inoltre, si ispira ad una mutualita' allargata, alla solidarieta', ad un lavoro non basato sullo sfruttamento, alla priorita' dell'uomo sul denaro e sul profitto. I soci della cooperativa intendono perseguire questi scopi attraverso l'incarnazione del vangelo nella societa', facendosi carico delle situazioni di emarginazione, poverta' e miseria, oppressione, sfruttamento e abbandono in uno stile di condivisione diretta di vita con gli ultimi, facendo propria la vocazione e la missione che sono alla base della associazione "comunita' papa giovanni xxiii" di rimini, conformemente al suo statuto e alla sua carta di fondazione. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce oltre all'instaurazione del rapporto associativo un distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati, in genere, le seguenti attivita', che operando secondo il comma 1-a) della legge 381/91 art. 1, sono di tipo socio sanitarie e/o educative: a. Attivita' e servizi di riabilitazione; b. Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; c. Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; d. Attivita' complementari a quelle educative presso i centri diurni, le cosiddette attivita' ergoterapiche di tipo occupazionale; e. Attivita' di formazione e consulenza; f. Attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; g. Attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla ue, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione; potra' richiedere e accettare finanziamenti per lo svolgimento ed il raggiungimento dell'oggetto sociale. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, offrire in sottoscrizione obbligazioni ed altri strumenti finanziari ai soci cooperatori remunerandoli in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. La cooperativa potra' rilasciare garanzie reali e personali ed assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese e societa', anche cooperative, consorzi ed enti, costituiti o costituendi e partecipare alle loro attivita'. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa, inoltre, potra' aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e di mutualita'. La societa' potra' compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili dal consiglio di amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale nei limiti della legge, con l'esclusione delle attivita' espressamente previste e regolate dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1, 5 luglio 1991 n. 197, dal decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, art. 11, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 82.99.99 corrisponde a: Altri servizi di sostegno alle imprese nca.
La dimensione aziendale colloca Amare Sempre Amare Tutti Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale A R.l. In Sigla Amare Sempre Amare Tutti Soc. Coop. A R.l. nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.