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(scopo mutualistico) la cooperativa sociale non ha scopo di lucro. Essa persegue l interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attivita' d impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all inserimento ed all integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91 e della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni con attenzione altresi' ai soggetti deboli ai sensi della l. P. N. 15 del 21/12/2011. La cooperativa sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', l inclusione sociale, la democraticita', l impegno civile, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e con la sostenibilita', un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche e con gli enti del terzo settore. La cooperativa sociale intende, come attore sociale, rappresentare e sostenere tutte quelle persone, che per effetto di una diversa abilita', si trovino in condizioni di particolare fragilita'. Al fine di poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', la cooperativa sociale e' chiamata inoltre a cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese e gli organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. Inoltre intende operare mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo l autogestione responsabile dell impresa nel quadro di una rete di attori sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa sociale un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. La cooperativa sociale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa sociale intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', dei volontari, degli enti con finalita' di solidarieta' sociale, di soci lavoratori, nonche' di soci persone giuridiche e di istituzioni e organizzazioni del territorio, attuando in questo modo l autogestione responsabile dell impresa. (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della cooperativa sociale, cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa sociale ha per oggetto lo svolgimento di attivita' terziarie, industriali, artigianali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91, come declinata all art. 4 della medesima legge e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la cooperativa sociale svolge le seguenti attivita': 1) gestione di attivita' commerciali, artigianali e terziarie in idonei locali, dirette a gestire esercizi pubblici e ricettizi, strutture alberghiere, ostelli, pensioni, strutture ricreative o simili a favore della popolazione, con particolare attenzione alle situazioni che richiedono attenzione alle discriminazioni e alle forme latenti di ingiustizia sociale, economica e culturale; 2) in particolare gestione di attivita' e strutture di ristorazione, quali ristoranti, punti ristoro, catering, bar ed ogni altra attivita' di ristorazione volte all inserimento sociale di soggetti deboli; 3) attivita' produttive, con attribuzione alle stesse di una valenza terapeutica e pedagogica rivolte ai soci e ai lavoratori di cui all art. 4 della l. 381/91, finalizzate precipuamente all'inserimento lavorativo. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, aziende in proprieta' o in affitto, attivita' di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attivita' finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti, nel rispetto delle vigenti norme cogenti in materia; 4) gestione di centri ricreativi diurni, centri di aggregazione, servizi di vacanza e soggiorni estivi; 5) attivita' di animazione del territorio, di ascolto e di counseling come relazione di aiuto e di orientamento, di formazione, di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai soci e alla comunita', con particolare attenzione ai disabili, ai giovani e agli anziani; 6) iniziative e servizi finalizzati al miglioramento della qualita' della vita, del tempo libero, della cultura e del turismo sociale e solidale; 7) interventi di sostegno alla famiglia dei disabili e servizi di supporto all'inserimento lavorativo, mediante percorsi di sviluppo intellettivo, emotivo e formativo lungo l arco della vita; 8) servizi per l'integrazione sociale dei disabili, mediante azioni e prestazioni sul territorio anche in strutture acquisite in proprieta', in locazione o in comodato, finalizzate a creare un ambiente di vicinanza, di condivisione, di animazione e di contatto tra le persone anche con riguardo al tema del durante e dopo di noi , mirante ad offrire una vita indipendente anche in riferimento alla l. P. 14 luglio 2015 n. 7 in chiave di sostenibilita' intergenerazionale; 9) gestione di attivita' produttive e commerciali, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale, con valenze formative e terapeutiche, anche con la gestione di centri di lavoro finalizzato all'avviamento lavorativo dei soggetti disabili, anche per conto terzi nei limiti posti dalla normativa a riguardo; 10) attivita' di agricoltura sociale di cui alla l. P. N. 8 del 22/6/2018, nonche' lavori artigianali relativi a prodotti di oggettistica, falegnameria, piccola utensileria, etc. ; 11) attivita' di studio e laboratorio relative alla tutela dell'ambiente, nonche' volte alla divulgazione e alla sensibilizzazione alla stessa; 12) attivita' di elaborazione grafica, di disegno, di pittura e in genere tutte le attivita' artistiche anche di tipo divulgativo; 13) attivita' di promozione dell'impiego, dell'istruzione delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. La cooperativa sociale potra' comunque svolgere ogni altra attivita' in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli di cui all art. 4 della legge 381/91 e ss. Mm. . In collegamento funzionale con le attivita' di cui sopra e nel perseguimento delle proprie attivita' sociali dirette alla fornitura dei menzionati servizi la cooperativa sociale intende avvalersi di persone svantaggiate in qualita' di soci lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo. La cooperativa sociale, purche' come attivita' residuale, potra' svolgere altre attivita' connesse ed affini a quelle sopra elencate, nonche' compiere atti e concludere operazioni di natura immobiliare e mobiliare, finanziarie e bancarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Potra' inoltre: i. Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali comunque costituite, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie alla attivita' sociale, cio' con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento; ii. Dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, nonche' concedere fidejussioni ed altra garanzia, sotto qualsiasi forma agli enti cui la cooperativa sociale aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; iii. Istituire sezioni di soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa e per avere sufficienti centri di vita associativa di soci. La cooperativa sociale, infine, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, nel tassativo rispetto delle norme speciali in materia. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. Le attivita' di cui sopra verranno svolte nel pieno rispetto e in subordine alle disposizioni speciali rispettivamente previste, mediante autorizzazioni, concessioni e altre licenze disposte dalle autorita' competenti, nonche' nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa sociale potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Essa potra' ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici o privati, valendosi delle agevolazioni previste dalla legislazione europea, nazionale, regionale e provinciale, nonche' partecipare a gare d'appalto o procedure per l'affidamento di concessioni amministrative indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , g. E. I. E, a. T. S. , consorzi, per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto. La cooperativa sociale puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.
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