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Articolo 3 scopo la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati. Essa si propone lo svolgimento delle attivita' previste dal successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della l. 381/91, nonche' dell'articolo 3, secondo comma, lett. B) della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modifiche e integrazioni. La cooperativa, che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142. Articolo 4 oggetto sociale la cooperativa, attraverso lo svolgimento di attivita' diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le quali devono costituire almeno il 30 % (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa cosi' come indicato nella l. 381/91. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, potrebbero essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della l. 381/91. Ai fini dell'art. 3 la cooperativa intende svolgere le seguenti attivita': * lavorazioni a favore di terzi con mezzi propri e di terzi; * assemblaggio, montaggio, collaudo ed imballaggio di ogni genere; * attivita' di conservazione o trasformazione di prodotti; * selezioni e riparazioni di manufatti di ogni genere; * lavorazioni connesse ai lavorati , semilavorati e manufatti in genere, produzione e commercializzazione degli stessi sia in proprio che in conto terzi. Per lo svolgimento della propria attivita', la cooperativa puo' dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Puo' anche stipulare accordi, contratti convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attivita' sociale. Per lo svolgimento della propria attivita' la cooperativa puo' altresi' ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'articolo 13 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Puo' altresi' accettare proventi derivanti da atti di liberalita', provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonche' ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti. La societa' potra' compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potra' assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa, se le condizioni di mercato e/o di bilancio lo consentiranno, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In particolare, la cooperativa potra' stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 ? septies c. C. , con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative, societa' o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia in italia che all'estero, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere (finanziarie o reali) a terzi.
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