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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali a favore dei soci e delle loro famiglie. La cooperativa nello svolgimento della propria attivita', si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa dovra' rispettare il principio della parita' di trattamento. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. La cooperativa si propone, inoltre, la promozione ed il rafforzamento del movimento cooperativistico, potendo aderire alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela legalmente riconosciute. L'eventuale adesione dovra' essere deliberata dall'organo amministrativo. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici come disposto dalla legge 3/aprile/2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci istaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale, di lavoro a progetto ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Scopi sociali: considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) l'esercizio dell'attivita' di trasporto di persone, a mezzo di auto pubbliche da piazza, taxi, aereotaxi, autonoleggio da rimessa con o senza conducente, pullman, minibus, scuolabus; b) l'assunzione e lo svolgimento di attivita' di autotrasporto anche per conto terzi, di merci, prodotti petroliferi, beni alimentari e non, con mezzi propri e di terzi. L'attivita' di trasporto delle merci comprende la loro movimentazione, il loro carico, scarico, il facchinaggio, l'attivita' di raccolta, di magazzinaggio, di imballaggio, di spedizione e di logistica; c) l'assunzione e l'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione, compresi i lavori di carrozzeria, elettrauto, gommista e lavaggio di autoveicoli dei soci e di terzi, recupero veicoli incidentati e guasti; d) attivita' propria dell'agenzia di viaggio nonche' lo svolgimento di tutti i servizi attinenti; e) la vendita di pezzi di ricambio, pneumatici e accessori per veicoli in genere; f) la gestione del servizio di radiotelefono per raggiungere un rendimento sempre piu' efficiente del servizio da parte della cooperativa; g) promuovere attraverso qualsiasi forma attivita' ricreative, sportive, culturali e sociali; h) servizio di attivita' promozionali per imprese; i) attivita' di pulizia, manutenzione ecologica e del verde; l) l'acquisto e la vendita di autoveicoli e motocicli nuovi e usati; m) il recapito postale comunale, nazionale ed internazionale; n) la prestazione di servizi di segreteria; o) l'attivita' di organizzazione di escursioni individuali, collettive e giri di citta' con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi della normativa vigente; p) l'attivita' di gestione di parcheggi pubblici e privati; l'attivita' di gestione alberghiera, servizi di hostess, servizi di accoglienza e gruppi turistici; q) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorita' marittima ai sensi del codice della navigazione; r) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo: a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili); b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili); s) attivita' preliminari e complementari: a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili; b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da trasportare, guardianaggio e simili; t) attivita' accessorie alle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili; u) attivita' varie: servizi di guardia a terra, o a mare o campestre; servizio di controllo accessi; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente sia direttamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro: 1) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 2) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; 3) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 4) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitarne l'ottenimento del credito dei soci agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; 5) a favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. .
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