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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa associa persone fisiche. La societa' ha scopo mutualistico finalizzato a contribuire al miglioramento del settore agricolo e forestale. Lo scopo mutualistico viene perseguito in particolare attraverso l'acquisizione da parte della cooperativa di contratti, finanziamenti, iniziative imprenditoriali aventi ad oggetto le concessioni di opere e servizi, l'esecuzione di opere, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici o privati da far realizzare dai soci, nonche', in via sussidiaria, di fornire ad essi servizi per favorirne l'attivita' e lo sviluppo. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa rispetta il principio della parita' di trattamento. Art. 4 (scopi) la societa' ha per oggetto sociale esclusivo le attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e potra' esercitare tutte le attivita' agricole, connesse ed equiparate previste dai decreti legislativi n. 227 e 228 del 18/05/2001 e successive modificazioni, nessuna esclusa, ed in particolare: a) eseguire lavori di miglioramento boschi, rimboschimenti, manutenzioni boschive, tagli di utilizzazione boschiva, lavori selvicolturali di qualsiasi genere; b) effettuare lavori agricoli d'ogni genere, lavori di bonifica, riassetto e difesa del territorio compresa la difesa di qualsiasi avversita'; c) attivare la produzione e/o la raccolta di prodotti agricoli, del bosco, del sottobosco, e gestire e/o realizzare allevamenti zootecnici o d'altri animali anche selvatici, curandone la conservazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti direttamente e/o aderendo a forme associative in collaborazione con altri produttori e/o enti pubblici; d) attivare per conto o realizzare in proprio, vivai per la produzione di piante destinate alla forestazione o ad altri usi; e) realizzare giardini, opere in verde, ecc. , sia per privati sia per enti pubblici; f) assumere da qualsiasi ente pubblico, nonche' da privati, terreni agricoli abbandonati, terreni boscati, boschi, pascoli; g) acquistare, affittare, costruire, riattare immobili da adibire a conservazione e trasformazione dei prodotti o a sede sociale, o da destinare ad altri usi al fine d'integrare il reddito degli associati; h) acquistare o noleggiare qualsiasi tipo di macchina necessaria per l'espletamento dell'attivita' sociale con gestione diretta e/o in forma associata; i) gestire impianti, realizzare lavori, svolgere qualunque attivita' per il miglior utilizzo del territorio e dell'ambiente; j) realizzare attivita' di prevenzione e difesa dalle avversita' atmosferiche, compreso lo sgombero neve; k) acquistare materiali, attrezzi, macchinari, mezzi di trasporto per le necessita' proprie e dei soci; l) utilizzare tutti i benefici previsti per il settore agricolo dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie; m) realizzare e gestire attivita' agrituristiche e similari. In forma accessoria agli scopi principali su indicati la cooperativa potra' inoltre svolgere qualunque attivita' per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la difesa idrogeologica, la difesa ecologica, per la salvaguardia della flora e della fauna e del patrimonio paesaggistico, il turismo rurale, nonche', ad esempio non limitativo: 1. Partecipare a consorzi, associazioni o ogni altra forma associativa al fine di incrementare gli interessi dei soci; 2. Curare in ogni forma il miglioramento economico e sociale dei soci; 3. Vigilare perche' i patti intervenuti tra i soci siano scrupolosamente rispettati; 4. Diffondere i principi della sana e libera cooperazione; la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C.
Parole chiaveAmplero Forestale - Società Agricola Cooperativa Forestale opera nel settore Agricoltura, specializzandosi in Silvicoltura e utilizzo di aree forestali. Secondo lo standard ATECO, il codice 02.10.00 corrisponde a: Silvicoltura e altre attività forestali.
Amplero Forestale - Società Agricola Cooperativa Forestale è anche conosciuta con i nomi: "AMPLERO FORESTALE", "AGRICOLA COOPERATIVA FORESTALE", "SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA FORESTALE" e "AMPLERO FORESTALE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA FORESTALE".
Secondo la classificazione europea delle imprese, Amplero Forestale - Società Agricola Cooperativa Forestale rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.