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La societa' e' costituita ai sensi dell'art. 7. 1, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "legge 130"), e successivi provvedimenti di attuazione, avente per oggetto esclusivo l'acquisizione, la gestione e la valorizzazione di beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti di locazione finanziaria, se ancora in essere, ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione o scioglimento di tali contratti, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge 130, in data 30 dicembre 2019 (con il codice operazione di cartolarizzazione n. 1755) da parte della societa' veicolo, denominata "ampre s. R. L. ", iscritta al registro delle imprese di milano, monza brianza e lodi al numero 11068360962 e iscritta nell'elenco delle societa' veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla banca d'italia ai sensi del provvedimento della banca d'italia del 7 giugno 2017 al n. 35669. 1 (l'"spv"), cartolarizzazione avente ad oggetto crediti pecuniari classificati quali "inadempienze probabili" (unlikely to pay), in conformita' alla circolare della banca d'italia n. 272 del 30 luglio 2008 (matrice dei conti), come successivamente integrata e/o modificata, derivanti, inter alia, da mutui ipotecari ed altri rapporti bancari (anche non garantiti) di diversa natura, nonche' da contratti di locazione finanziaria, nei confronti di fondi immobiliari, di societa' operanti nel settore immobiliare o comunque titolari di beni immobili o di persone fisiche alle stesse collegate e in ogni caso non qualificabili come consumatori, ceduti alla spv, anche in piu' soluzioni, da banche e intermediari finanziari aventi sede in italia (o altri soggetti che dovessero essere contemplati dall'art. 7. 1, comma 1 della legge 130), e nel contesto della quale la spv ha emesso titoli a liberazione progressiva ("partly paid") (la "cartolarizzazione"). Purche' tali attivita' vengano svolte nell'ambito dell'oggetto sociale sopra menzionato la societa' potra', quindi, in particolare, vendere, permutare, costruire, ristrutturare, manutenere e restaurare beni immobili, beni mobili registrati ed altri beni mobili di qualunque genere e tipo, nonche' concedere in locazione - purche' non finanziaria - e gestire in proprio i beni di cui sopra di cui essa abbia la piena proprieta', altro diritto reale e/o comunque, la disponibilita'. 2. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 7. 1 della legge 130, la societa' svolge la propria attivita' nell'interesse esclusivo della cartolarizzazione e le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione dei beni e diritti acquistati dalla societa' sono dovute dalla societa' alla spv e sono assimilate, agli effetti della legge 130, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla spv nell'ambito della cartolarizzazione e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni e i diritti acquistati dalla societa' e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi, nonche' ogni altro diritto acquisito dalla societa' nell'ambito della cartolarizzazione, in conformita' alle disposizioni della legge 130, costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello della societa' stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla spv nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla spv nell'ambito della cartolarizzazione. 2. 3. La spv e la societa' definiscono mediante apposita contrattazione le limitazioni operative e la capacita' di indebitamento della societa'; al riguardo, in nessun caso la societa' puo' assumere un indebitamento di natura finanziaria per un importo che ecceda la soglia di euro 10. 000. 000,00 (dieci milioni/00). 2. 4. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria oggetto di cessione alla societa' nell'ambito della cartolarizzazione sono eseguiti dal soggetto che presta alla spv i servizi indicati nell'art. 2, comma 3, lettera c) della legge 130, ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi dell'art. 7. 1, comma 8 della legge 130. 2. 5. La societa' puo' esercitare l'attivita' sopra descritta nei limiti e con l'osservanza di quanto stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, e con esclusione di ogni attivita' riservata per legge o regolamento.
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