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La societa', considerata la natura mutualistica del sodalizio, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, ha per oggetto servizi di tipo a, rientranti nei settori sanitario, socioeducativo ed educativo, e di tipo b, promuovendo l'occupazione di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. A. La societa' potra' svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere i seguenti servizi: a. Laboratorio occupazione socio-educativo per lavorazioni; b. Attivita' di animazione con finalita' educative e di socializzazione; c. Nell'ambito dello sviluppo culturale - educativo: l'ideazione, la produzione, l'allestimento e la gestione di spettacolo di teatro, in funzione preventiva, educativa e riabilitativa; d. L'organizzazione e la gestione di mostre e manifestazioni attinenti l'oggetto sociale; l'attivita' di animazione e socializzazione organizzando feste di compleanno e di animazione esterna; e. L'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali in ambito educativo e didattico; f. L'organizzazione e la gestione di centri estivi; g. Istituzione e gestione di strutture educativo - assistenziali; h. Istituzione e gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati, vulnerabili e deboli; i. Istituzione e gestione di rsa; j. Istituzione e gestione di case famiglia; k. Istituzione e gestione di case protette; l. Istituzione e gestione strutture chiamate "dopo di noi"; m. Iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie; n. Istituzione e gestione di centro lavoro guidato; o. Istituzione e gestione di housing sociale; p. Ogni altra attivita' finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale e agli obiettivi e alla mission della cooperativa. B. La societa' potra' svolgere attivita' diverse ma correlate a quelle del punto a, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991 e successive modifiche e integrazione, quali: a. Svolgere attivita' di assemblaggio e lavorazioni in genere per conto terzi; b. Gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attivita' di fornitura ed installazione di distributori automatici (vending machine) e altre attivita' commerciali e di servizi alle aziende e agli enti pubblici e privati; c. Svolgere attivita' di agricoltura ed allevamento, coltivazioni di fondi, selvicoltura, allevamento di animali ed attivita' connesse, nonche' tutte le attivita' agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile; d. Organizzare attivita' di promozione della cultura, dell'arte, dell'ambiente e del territorio, anche tramite l'organizzazione e gestione di eventi culturali, manifestazioni, mostre, rassegne culturali, spettacoli, convegni, siti di rilevanza artistica, storica o culturale, attraverso ogni iniziativa di tipo artistico, musicali, cinematografico, audiovisivo, grafico, ambientale che la cooperativa ritenga opportuno intraprendere, coerentemente con gli interessi dei soci e lo scopo e l'oggetto della societa', anche attraverso la gestione degli spazi dove svolgere l'attivita'; e. Condurre l'organizzazione e gestione sia diretta che indiretta di punti vendita fissi e mobili, di generi alimentari e non, la gestione di esercizi pubblici di svago e ristoro ed impianti turistico-ricettivi, anche attraverso la somministrazione di prodotti alimentari e bevande; f. Lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti alimentari; g. Attivita' di formazione, insegnamento, promozione professionale rivolte ad operatori del sociale e non, anche attraverso l'organizzazione e/o gestione di corsi e seminari o di docenze specifiche. I servizi e le attivita' su indicate alla sezione a e b sono svolte in forma correlata, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attivita' di tipo a e b. L'organizzazione amministrativa e' tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' di tipo a e b esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa, nello svolgimento della sua attivita', potra' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalle ce, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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