Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con ter-zi non soci. La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attivita': a) realizzare ed organizzare per conto dei soci il ricovero e la movimentazione di imbarcazioni da diporto, sia in mare che a terra, provvedendo ad acquisire, a qualsiasi titolo, tutti gli impianti, le attrezzature, le opere e le strutture necessari per lo svolgimento dell'attivita' suddetta; b) gestire direttamente, ovvero affidare in gestione a terzi, i locali, le strutture, gli impianti, nonche' tutte le iniziative e le attivita' che siano state avviate per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 4 e alla precedente lett. A); c) aderire ad enti, comitati, organizzazioni, istituzioni, as-sociazioni e societa' aventi scopi affini o comunque attinenti alle attivita' sociali. D) organizzare le attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attivita' sportive velica e nautica in genere; e) istruzione e formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche vela/motore entro le 12 miglia e vela/motore senza limiti. La cooperativa potra' associarsi con le federazioni nazionali sportive gestite o controllate dal c. O. N. I. E con la presentazione della domanda di associazione ne accetta gli statuti e i regolamenti, piu' precisamente riconosce nelle federazioni le uniche autorita' nazionali nel settore loro specifico; si impegna a rispettare gli statuti ed i regolamenti emanati ed emanandi dalle federazioni o dai loro organi, nonche' gli statuti ed i regolamenti degli enti internazionali con i quali dette federazioni hanno rapporti; rinuncia, per quanto ha riferimento alla sua attivita', ad adire altre autorita', compresa quella giudiziaria, estranee alle federazioni stesse, a provocare l'intervento di enti o autorita' estranei alle federazioni, al fine di non ostacolare od annullare le disposizioni di qualunque genere emanate da questa o dai loro organi. In particolare, come da delibera c. O. N. I. N?. 1273/2004 la cooperativa accetta espressamente le norme e le direttive del c. O. N. I. Nonche' gli statuti ed i regolamenti della fiv e delle altre federazioni sportive nazionali e delle discipline di promozioni sportive o dell'ente cui la cooperativa intende associarsi. La cooperativa potra' associarsi a federazioni internazionali che non siano in posizione di contrasto o di concorrenza con le federazioni del c. O. N. I.
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