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- l'acquisto, la vendita, la permuta, la divisione, la gestione, la locazione e la conduzione in genere di immobili civili, industriali, rustici, artigianali e commerciali, la miglioria e la ristrutturazione di proprieta' rustiche, urbane ed industriali, l'esecuzione di opere di urbanizzazione e la costruzione di immobili ad uso civile e non, sia in conto proprio che per conto terzi ed in partecipazione: - la promozione di operazioni immobiliari e di ricerca di mercato, l'intermediazione e la prestazione di servizi nel settore edilizio immobiliare. Sono espsressamente escluse le attivita' professionali tutelate dalla legge 25 novembre 1939 numero 1815. In relazione a quanto precede, le eventuali consulenze in materia dovranno essere fornite da professionista abilitato, nominativamente indicato dall'organo amministrativo in relazione alle singole prestazioni. E' espressamente esclusa inoltre l'attivita' di raccolta di risparmio, l'esercizio del credito di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936 numero 375, l'esercizio delle attivita' di assicurazioni di cui al decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1959 n. 449; l'attivita' fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940 n. 531, nonche' l'attivita' di intermediazione in campo immobiliare come prescritto dall'art. 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 ed in campo mobiliare come previsto dalla legge 2. 1. 91 n. 1 nonche' in genere ogni altra attivita' vietata dalla presente e futura legislazione. La societa' potra' altresi' compiere qualunque altra operazione commerciale od immobiliare che sara' ritenuta dall'organo amministrativo utile per il conseguimento degli scopi sociali ed assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' con oggetto affine al proprio, salvo quanto escluso dall'art. 12 della legge 23. 3. 1983 n. 77. La societa' potra' inoltre garantire debiti di terzi, anche societa', nei modi che saranno ritenuti piu' opportuni: fidejussioni, avalli, coobbligazioni, garanzie reali ecc. . . Il tutto nel pieno rispetto del disposto del d. L. 1. 9. 93 n. 385 e norme integrative con particolare riguardo al decreto del ministero del tesoro in data 6 luglio 1994, e con esclusione dello svolgimento di qualunque attivita' finanziaria nei confronti del pubblico.
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