Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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art. 3) oggetto 3. 1 la societa' ha per oggetto l'esercizio delle seguenti at-tivita': (a) l'assunzione, la conseguente gestione (non fiduciaria) e la eventuale dismissione di partecipazioni azionarie, quote ed altri strumenti rappresentativi di partecipazioni di minoranza o di maggioranza al capitale di, o interessenze in, societa', enti e consorzi, nazionali o esteri, quotati o meno sui merca-ti regolamentati italiani o esteri, nonche' di strumenti finan-ziari di debito o ibridi, emessi da societa' italiane o estere, quotate o meno su mercati regolamentati italiani o esteri, che, direttamente o per il tramite di altre societa' partecipa-te, esercitino attivita' industriale, commerciale, immobiliare e/o finanziaria; (b) il coordinamento amministrativo, tecnico e finanziario delle societa' e imprese cui partecipa e l'eventuale loro fi-nanziamento, in qualsivoglia forma, in particolare mediante creazione di rapporti di conto corrente improprio, con o senza apertura di credito, nonche' l'esercizio di attivita' di gestio-ne della tesoreria centralizzata per tutte o alcune delle so-cieta' partecipate; (c) la consulenza, in ordine alla ricerca, definizione, ana-lisi, collocamento e gestione di opportunita' di investimento, relative ad imprese italiane e straniere, sia partecipate dal-la societa' che non, nonche' l'attivita' di consulenza alle aziende nei campi del controllo di gestione, dell'organizzazione aziendale, dell'ottimizzazione delle ri-sorse finanziare, del marketing, delle ricerche di mercato, della creazione e gestione di reti commerciali; (d) l'acquisto, la vendita, la permuta, l'allestimento, la conduzione e l'amministrazione dei propri immobili, la costru-zione, l'affitto, il noleggio, la locazione, anche finanziaria (non in qualita' di concedente), l'utilizzazione, lo sfrutta-mento economico e operativo di beni immobili e di beni mobili registrati e non, anche se di proprieta' di terzi, nonche' la prestazione di servizi ad essi connessi. 3. 2 la societa' potra', infine, compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterra' necessarie od utili per raggiungere direttamente e/o indirettamente lo scopo sociale, ivi comprese, in via residuale e non prevalente, la concessio-ne di finanziamenti e/o il rilascio di fideiussioni e di ga-ranzie, ove strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale ed, in ogni caso, non nei confronti del pubblico. 3. 3 e' tassativamente esclusa la raccolta del risparmio per l'erogazione del credito, l'attivita' professionale riservata e la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18, legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modifiche, nonche' la raccolta di risparmio tra il pubblico a norma dell'articolo 11 del t. U. Delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e le atti-vita' di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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