Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3 - oggetto sociale. La societa' ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole previste dall'art. 2135 del codice civile, dalle successive modificazioni e dalle leggi speciali, e delle attivita' connesse, compresa l'attivita' agrituristica, svolte sui fondi di proprieta' della societa', ovvero sui fondi assunti in affitto, disponibilita', diritto di godimento dai soci, in comodato, eventualmente attraverso l'istituzione di contratti associativi consentiti dalle norme vigenti, compresa la soccida semplice e la soccida parziaria, nonche' contratti stagionali di coltivazione, o sui fondi di fatto coltivati con o senza titolo tipizzato dalla legislazione vigente sui contratti agrari, chiunque ne sia il proprietario. La societa' potra' eseguire sui terreni coltivati anche di fatto, nel rispetto delle norme e degli usi vigenti applicabili, nuove piantagioni e tutte le opere agrarie necessarie ed opportune all'esercizio dell'attivita' agricola. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la societa' potra' compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria in genere e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati concedendo garanzie reali e/o personali anche per debiti altrui.
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