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Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita' in gestione comune come previsto dall'art. 152 del reg. Ue 1308/2013: a) disporre la raccolta, manipolazione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli conferiti prevalentemente dai soci; b) provvedere alla collocazione sul mercato dei prodotti, sottoprodotti e dei derivati ottenuti dalle lavorazioni ortofrutticole; c) assicurare la programmazione della produzione agricola e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, migliorando la produzione delle imprese socie ed i collegamenti fra la produzione stessa ed i processi di lavorazione e trasformazione; d) concentrare l'offerta del prodotto e immettere sul mercato la produzione dei soci; e) ottimizzare i costi di produzione e la redditivita' dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; f) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitivita' economica e sull'andamento del mercato; g) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; h) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a standard di produzione per il miglioramento della qualita' dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualita' nazionale o promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' istituiti dalla cooperativa mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, all'utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla selezione delle varieta' coltivabili, alla sperimentazione di nuove varieta', e cosi' via; i) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e favorire la biodiversita'; j) contribuire ad un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; k) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; l) gestire i fondi di esercizio di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli come stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente; m) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi; n) gestire la produzione, anche ai fini dell'autoconsumo, e la cessione di energia attraverso l'installazione sui propri opifici di pannelli fotovoltaici e/o la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e alimentati dalle biomasse, dai gas di discarica, dai gas residuati dai processi di depurazione e dal biogas proveniente dalle attivita' svolte dai soci; o) gestire direttamente o tramite organismi promossi, collegati o partecipati o tramite convenzioni con terzi, la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, nonche' stipulare i contratti per fornitura di servizi necessari a tali scopi; p) aderire o costituire in prima persona e/o tramite suoi soci persone giuridiche, filiali per la commercializzazione del/i prodotto/i dei propri soci; q) esternalizzare una o piu' delle attivita' previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto dei limiti imposti da tale normativa, pur mantenendo in capo a se' la responsabilita' della sua progettazione e della sua esecuzione; r) predisporre e realizzare programmi operativi pluriennali e relativi esecutivi annuali, finanziati da appositi fondi di esercizio costituiti ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente e alimentati da risorse proprie o dai contributi dei soci e/o di organismi comunitari e nazionali; s) pianificare e realizzare attivita' per la prevenzione e la gestione delle crisi compreso esercitare compiti di intervento sul mercato; t) costituire e/o gestire fondi di mutualizzazione per le perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitari e per la stabilizzazione del reddito in caso di eventi che ne determinano una rilevante riduzione, ai sensi dalla normativa comunitaria e nazionale vigente; u) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per tramite di una associazione di organizzazioni di produttori (aop) qualora la societa' vi aderisca; v) delegare all'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza (aop) l'elaborazione, la presentazione e l'attuazione del programma operativo, ovvero affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle altre organizzazioni di produttori socie della stessa aop; w) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali; x) rappresentare gli associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti ed organismi competenti. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto di societa'; y) riscuotere in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, integrazioni di prezzo, contributi ed aiuti di ogni tipo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria; z) stipulare, anche per conto degli associati, accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; aa) garantire l'organizzazione comune del controllo di qualita', l'uso comune delle attrezzature e degli impianti per la lavorazione, il condizionamento e lo stoccaggio del prodotto e qualunque altra attivita' comune di servizi finalizzata al perseguimento degli obiettivi sociali; bb) prevedere la possibilita' per i produttori aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purche' tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualita' e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivi-ta' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipa-zioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una se-zione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-mento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. Qualora la societa' sia divenuta rappresentativa, ai sensi dell'art. 164 del reg. Ue 1308/2013, all'interno della propria circoscrizione economica, della produzione e dei produttori per un dato prodotto per cui ha ottenuto il riconoscimento puo' richiedere all'amministrazione statale competente che renda obbligatorie, anche per i produttori non aderenti alla societa' medesima, stabiliti nella medesima circoscrizione economica, le proprie regole, adottate ai sensi dell'art. 153, par. 1, lett. A), reg. Ue 1308/2013 e richiamate al par. 4 dell'articolo 164 del medesimo regolamento.
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