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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il fornire ai soci, alle migliori condizioni possibili, beni e servizi nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla formazione fisica e morale. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa si affilia annualmente alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' avanti determinati, la cooperativa esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche, con particolare riguardo alla disciplina della pallavolo, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica. La societa' in particolare si occupera' di: 1. Ideazione, preparazione e gestione di attivita' sia agonistiche che non, nell'ambito delle discipline sportive riconosciute, nonche' di promozione e organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attivita', in genere, con l'osservanza delle norme e delle direttive della federazione sportiva o dell'ente di promozione sportiva cui la cooperativa intende aderire; 2. Divulgare e promuovere tutte le discipline riconosciute e praticate da qualsiasi ente ed organismo riconosciuto dal coni/cip cui la stessa intenda affiliarsi con l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci e tesserati, nonche' di conformarsi a norme, direttive e provvedimenti anche disciplinari del coni/cip/cio e/o dei suoi organi, a statuti, regolamenti, direttive e provvedimenti anche disciplinari delle federazioni sportive nazionali e/o delle organizzazioni sportive internazionali a cui aderiscono e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni/cip e/o dei loro organi a cui la societa' si affiliera': costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti, delle federazioni e/o enti di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e gestione delle societa' affiliate a cui la societa' si affiliera'; 3. Organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attivita' didattica necessaria all'avvio, aggiornamento e al perfezionamento nell'ambito delle attivita' sportive dalla stessa promosse; 4. Addestramento e specializzazione del personale occorrente per il raggiungimento degli scopi sociali anche attraverso corsi di formazione professionale. Le attivita' di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, c. 1, lett. B), d. Lgs. N. 36/2021. Entro i limiti di legge, compresi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui all'art. 9 del d. Lgs. N. 36/2021, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' che sia strumentale e secondaria. In particolare la societa' potra' svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo: - organizzare eventi quali centri estivi/invernali, ritiri e soggiorni di ogni tipo, con finalita' sportive, ricreative, culturali, per il tempo libero nonche' gestire i servizi accessori come centri benessere, fisioterapici; estetici e sanitari; - organizzare e promuovere attivita' culturali quali convegni, seminari e corsi di formazione, preparazione ed aggiornamento, viaggi e vacanze sportivo-ricreative, manifestazioni, tornei, gare e spettacoli sportivo-ricreativi, ricerca; - promuovere e gestire sponsorizzazioni, pubblicita' e commercializzazione dell'attivita' e dell'immagine societaria mediante modelli, disegni e emblemi e mediante mezzi informatici, internet e similari; - esercitare attivita' ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto di ristoro con somministrazioni di alimenti e bevande; - costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, acquisire le relative aree ed acquistare immobili da destinare ad attivita' sportive e curare la gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti ed attrezzature a qualsiasi titolo, anche in concessione o locazione, anche mediante contratti di affitto d'azienda o di ramo della stessa, direttamente e/o indirettamente. La societa' potra', inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, potra' concedere e assumere appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello stato, di enti pubblici e di altre persone fisiche o giuridiche, potra' consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni sociali, anche a favore di istituti di credito. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, c. 2, lett. F) del d. Lgs n. 112/17. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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