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Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di favorire lo sbocco commerciale dei prodotti agricoli conferiti dai soci alla cooperativa, ottenere, continuita' di occupazione lavorativa; promuovere l'istruzione professionale e culturale, l'attivita' ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci e loro famiglie. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata, cosi' come previsto dall art. 2513 del c. C. L'oggetto sociale della cooperativa consiste nello svolgimento di attivita' considerate agricole ed affini per garantire lo sbocco commerciale dei prodotti conferiti in cooperativa dai soci, ed eventualmente continuita' di occupazione ai propri soci, salvo il ricorso a collaboratori esterni nei casi in cui se ne presenti l'esigenza. La cooperativa, pertanto, provvede all'esercizio di un impresa per: 1) acquistare, assumere in affitto, od in altra forma, usufruendo quando e' possibile delle agevolazioni stabilite dalle leggi emanate per l'incremento dell'agricoltura e della piccola proprieta' contadina, terreni per coltivarli a conduzione unita; 2) assumere in concessione, ed in qualsiasi altra forma, da enti pubblici e privati, terreni per la loro coltivazione; 3) assumere, partecipando anche a pubblici appalti, lavori agricoli di ogni genere e anche a livello industriale, purche' attinenti con l'agricoltura, sia da privati che enti pubblici e morali; 4) condurre, direttamente o indirettamente, terreni coltivabili compreso l'allevamento zootecnico, ittico, faunistico ecc. 5) trasformare, manipolare, conservare, vendere al minuto e all'ingrosso, i prodotti agricoli ricavati dalla conduzione della propria azienda agricola, o apportati dai soci, o marginalmente acquistati al libero mercato; tali attivita' possono essere eseguite direttamente o associandosi ad organismi costituiti a tali scopi; 6) costruire e gestire laghetti per la selezione e la riproduzione di specie ittiche; gestire allevamenti ittici per la pesca sportiva; 7) coltivare prodotti orticoli, frutticoli, fiori, tartufi, funghi, gestire vivai, pioppeti, eseguire opere e impianti di forestazione e rimboschimento; 8) gestire, per conto di enti pubblici e privati, il verde pubblico e privato; eseguire qualunque altro lavoro collegato alla attivita' agricola, nonche' all'attivita' di produzioni stagionali e temporanee; 9) assumere attivita' e lavori agricoli o industriali per conto di terzi; 10) promuovere studi e ricerche, gestire campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura in genere, partecipare ad iniziative tese al miglioramento dei processi colturali; 11) promuovere l'autofinanziamento della cooperativa previsto dalla normativa della legge sulla cooperazione; 12) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese costituite o da costituire, in consorzi o societa' di qualsiasi tipo e oggetto, anche in associazioni temporanee d'impresa, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attivita' dirette a consolidare il movimento cooperativo; 13) chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, nonche' i contributi e i finanziamenti disposti dagli enti pubblici locali in genere e da privati. Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potra': a) acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari, impianti e macchinari necessari per lo svolgimento delle attivita' sociali ivi compresa la propria sede; b) acquistare, prendere e concedere in affitto, in uso o in comodato, aree, terreni agricoli per costruirvi gli impianti oggetto dell'attivita' sociale e condurvi direttamente o indirettamente le attivita' oggetto dell'attivita' sociale; c) attrezzare, arredare immobili e impianti al fine di ottenere un ottimale funzionamento degli stessi. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie alla realizzazione dell'oggetto sociale, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti al medesimo. Ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere, presso questi, finanziamenti con l'obbligo di rimborso. Inoltre la societa' potra' operare non solo con i soci ma anche con i terzi alla cooperativa, sempre pero' nel rispetto dei limiti previsti dalla mutualita' prevalente. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall organo amministrativo. Il tutto in conformita' alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potra' provvedere alla costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
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