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La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale - con riferimento ai portatori di handicap e con ritardi di apprendimento, ragazzi o minori con problemi socio - culturali o co munque facenti parte delle categorie svantaggiate, nonche' ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: - servizi e centri di riabilitazione; - centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali; - attivita' di prevenzione; - attivita' di sostegno scolastico; - centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le altre strutture di accoglienza; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale per renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione alle persone in difficolta', con particolare attenzione al mondo della scuola; - attivita' di formazione, consulenza, orientamento; - attivita' di promozione della cultura della solidarieta', della giustizia, della pace e della non violenza; - attivita' di rimozione delle difficolta' di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del sud del mondo; - attivita' di pulizie, servizi alla persona; - lo svolgimento delle attivita' indicate ai punti 19, 21 e 27-ter dell'articolo 10 del d. P. R. 633/72 nello specifico - le prestazioni di assistenza sociale e cura rese presso enti ospedalieri, cliniche, case di cura convenzionate, case di riposo rsa "compresa la somministrazione di medicinali", prestazioni di cura e vitto; - le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psicofisici; - le prestazioni proprie delle case di riposo e altre strutture simili; l'assistenza socio-sanitaria agli ospiti di una rsa o altre strutture simili, ad anziani, disabili o svantaggiati; - la gestione globale di una rsa - casa di riposo e quindi le seguenti prestazioni: - servizi sociosanitari che comprendono i servizi di assisten za diretta alla persona, assistenza alla somministrazione dei pasti e dell'idratazione, deambulazione e mobilizzazione, attivita' di socializzazione, governo dell'ambiente; - servizio infermieristico, fisioterapico e di animazione; - servizio di lavaggio delle stoviglie (piatti, posate, bicchieri, ecc. ) utilizzate per la preparazione e somministrazione dei pasti; - servizio di pulizia e sanificazione dei locali dell'istituto, ovvero pulizia quotidiana ordinaria e straordinaria degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature dei nuclei, degli alloggi/camere e di tutti i locali e spazi comuni della strut tura, ed ogni altra attivita' necessaria per assicurare il costante mantenimento di elevate condizione di igiene e puliziadella struttura; - servizio di alloggio, di guardaroba (stiratura, rammendo e piegatura) degli indumenti delle malate; - servizio di prenotazione visite mediche con successivo accompagnamento in ospedale; - servizio di gestione, formazione, coordinamento e organizzazione del personale di tutte le mansioni; - servizi di ristorazione e lavanderia, centralinista/portinaia, manutentori e affini. La cooperativa puo' svolgere ogni attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizioni dalle leggi vigenti, con esclusioni delle operazioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e alla legge 17 maggio 1991 n. 157. Pertanto la cooperativa sociale si configura come una cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 1? comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa potra' promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potra' assumere per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma di societa' cooperative per azioni, a responsabilita' li mitata e partecipare alla loro attivita', dare adesione ad enti e organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito rego lamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.
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