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Scopi mutualistici - la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di far partecipare i soci ai benefici della mutualita' attraverso un duplice scambio mutualistico: a) fornire ai propri "soci utenti" ,operanti nel comparto agricolo, materie prime, attrezzature, materiali di consumo, prodotti ottenuti dalla coltivazione agricola e servizi agricoli a condizioni migliori di quelli ottenibili sul mercato (cooperativa di utenza agricola); b) fornire ai propri "soci lavoratori" agricoli occupazione e migliori condizioni economiche sociali e professionali (cooperativa di lavoro - conduzione agricola) rispetto a quelle ottenibili sul mercato del lavoro. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione. E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualita' prevalente e, pertanto, cosi' come prevede l'art. 2514 c. C. , si impone: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-vamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. C) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci e avvalersi delle prestazioni di terzi non soci. Oggetto sociale - considerato gli scopi mutualistici della societa', cosi' come definiti all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa, nell'ambito di quanto previsto all'art. 2135 c. C. Ha come oggetto: a) approvvigionamento e distribuzione ai soci di tutte le materie prime, materiali di consumo e dei prodotti vari, utili alla agricoltura in genere; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,la fornitura di concimi, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari e simili. B) esercizio in comune di macchine ed attrezzature idonee alla conservazione, trasformazione, stoccaggio di prodotti agricoli in genere, e viticoli in particolare, c) assistenza ai soci in tutto cio' che puo' giovare all'incremento della produzione ed al miglioramento e potenziamento del settore viticolo; d) coltivazione diretta di fondi agricoli e svolgimento delle attivita' connesse all'agricoltura; e) commercializzazione ai soci e ai terzi, all'ingrosso e/o al dettaglio, dei prodotti agricoli ricavati dalla coltivazione dei fondi; f) svolgimento di lavori agricoli in appalto in conto terzi sui fondi dei soci e dei terzi ; e) selvicoltura: l'impianto, la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi; f) pianificazione,organizzazione ed erogazione dei trattamenti per la difesa delle malattie delle piante con mezzi meccanici, sia terrestri che aerei; la cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa, essa potra': 1) gestire magazzini, depositi e filiali, appositamente costruiti, e/o presi in locazione o concessi in comodato, dai soci stessi e/o da terzi; 2) acquistare, costruire, prendere in locazione o in comodato fabbricati e locali ad uso di sede sociale, nonche' aree, stabilimenti e depositi, sia direttamente che indirettamente utili al conseguimento degli scopi sociali; acquistare, inoltre, macchinari, attrezzature e materiali da utilizzarsi direttamente o da parte dei soci. 3) cedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato, macchine, fabbricati, mobili e immobili, che non servissero, anche momentaneamente, alla societa' cooperativa per la sua attivita' sociale; 4) promuovere studi e ricerche di carattere tecnico-economico nell'interesse della viticoltura, partecipando ad iniziative tese al miglioramento della produzione vitivinicola e della capacita' professionale dei coltivatori 5) partecipare ad enti o societa' i cui servizi, la produzione o gli scopi, interessino l'attivita' ed i fini sociali della societa' cooperativa, o favorirne la costituzione; 6) compiere tutte quelle operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, e finanziario, necessarie al conseguimento dei fini sociali, nonche' all'incremento ed allo sviluppo delle attivita' vitivinicole; a tal fine potra' assumere anche interessenze e partecipazioni a societa' ed imprese, aderire ad "organismi" cooperativi e consortili, partecipare alla loro attivita', prestando se del caso anche garanzie fideiussorie, e partecipando ad ogni attivita' finalizzata allo sviluppo del settore vitivinicolo; 7) utilizzare finanziamenti e contributi disposti dalla "unione europea", stato, regione ed altri enti, per il conseguimento degli scopi sociali; 8) costituire ed essere "soci" di altre cooperative, di societa' per azioni e a responsabilita' limitata, su relativa ed apposita delibera del consiglio di amministrazione; 9) sviluppare tutte quelle attivita' che possano comunque giovare ai soci ed al miglioramento delle loro produzioni; 10) creare i fondi necessari per assistere finanziariamente i soci colpiti da calamita' atmosferiche (grandine, brina, frane, ecc. ) con il principio della mutualita'; 11) acquistare, vendere, permutare, condurre e coltivare direttamente fondi rustici ed aziende agricole; compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che attenga anche direttamente all'oggetto sociale; 12) trasformare terreni demaniali patrimoniali, a tal fine concessi dai comuni, dalla regione o dalle comunita' montane; presentare progetti di sviluppo di aree interessate alla ripresa della coltivazione, e di messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione; costituire e gestire aziende agrituristiche; 13) promuovere e gestire in proprio o in collaborazione con altri enti affini o pubblici, programmi di ricerca, di sperimentazione e di assistenza tecnica. 14) assumere e concedere agenzie, commissioni, mandati e rappresentanze; 15) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; 16) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; 17) emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo la disciplina prevista nel presente statuto. 18) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci raccogliendo il prestito dai soci. La cooperativa potra' dunque ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definiti con apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.
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